Con provvedimento del 25 giugno 2020 è stato convertito in legge il decreto legge 28/2020 recante, tra le altre, le disposizioni integrative e di coordinamento delle misure di contenimento dell’epidemia adottate in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile.
Tra le previsioni più significative, una serie di novità processuali anche in tema di ADR e di mediazione, relativamente alle controversie in materia di obbligazioni contrattuali che siano sorte durante l’emergenza sanitaria.
In particolare, la L. 70/2020 di conversione del D.L. 28/2020 ha introdotto una nuova ipotesi di mediazione c.d. “obbligatoria”, aggiungendo in fondo all’art. 3 del D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni in L. 13/2020, il comma 6-ter, il quale stabilisce che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 costituisce condizione di procedibilità della domanda”.
Secondo il comma 6-bis citato, “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
In tal senso, i due commi hanno un ambito applicativo diverso, integrandosi dunque a vicenda: mentre il comma 6-bis stabilisce l’esclusione della responsabilità civile per i danni cagionati per il mancato o ritardato adempimento di qualsiasi obbligazione per il necessario “rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto” (ossia il D.L. 6/2020), il comma 6-ter riguarda gli inadempimenti dovuti sì al “rispetto delle misure di contenimento”,ma fa riferimento in modo restrittivo soltanto alle “controversie in materia di obbligazioni contrattuali”.
Stante la poca chiarezza delle previsioni, per evitare un controsenso nell’interpretazione dei due commi, in dottrina si ritiene che la nuova mediazione obbligatoria sia necessaria per qualsiasi non esatto adempimento di qualsiasi obbligazione, a prescindere dalla fonte.
Ad ogni modo, ciò che risulta in ultimo esame è la presenza, tra le materie per cui risulta obbligatorio il tentativo di mediazione, delle controversie di natura contrattuale derivanti dalle disposizioni emergenziali che hanno stabilito il lockdown (come ad esempio le controversie in materia di contratti di fornitura non rispettati, consegne di merci in ritardo, ecc.).
In altre parole, qualora un contratto non sia stato adempiuto o sia stato adempiuto in maniera non corretta per via dell’epidemia Covid-19 e della normativa emergenziale, sarà d’ora in avanti necessario esperire il tentativo di mediazione civile quale condizione di procedibilità in sede giudiziaria.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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