Tips legali per #fareaffariinsicurezza
Marcello Mantelli
Avv. in Milano e Torino
Il Messico presenta diversi profili di interesse per gli investimenti delle imprese italiane, tra i quali rileviamo la vicinanza geografica ed economica con gli Stati Uniti, la presenza di incentivi fiscali, la solidità finanziaria e della valuta, un costo della vita e del lavoro piuttosto moderato ed una popolazione giovane.
Inoltre, si annoverano diversi settori specifici del mercato messicano che offrono concrete potenzialità di sviluppo per le imprese italiane come quello della logistica, delle costruzioni (concessioni, ammodernamenti di porti, autostrade, collegamenti), agricoltura, pesca, turismo, trasporti e telecomunicazioni.
A questi elementi favorevoli, si aggiunge la tradizionale apertura al commercio internazionale che fa del Messico uno dei Paesi al mondo con più trattati di libero scambio in vigore.
Tenuto conto di tali opportunità chi è interessato ad intraprendere attività di investimento e/o esportazione in Messico dovrebbe tenere presenti le seguenti informazioni di base, utili per il commercio internazionale con tale Paese:
1.Sia il Messico sia l’Italia hanno sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980). Per questa ragione, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione nel contratto, tale Convenzione è applicabile ai rapporti di compravendita tra imprese italiane e messicane. Ne deriva pertanto l’operatività di tutte le disposizioni ivi descritte relative alla forma e conclusione del contratto, alle obbligazioni delle parti, alla responsabilità in caso di inadempimento, ai parametri di conformità della merce e i conseguenti tempi di denuncia di eventuali difetti.
2.Il Messico ha, inoltre, aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Per tale motivo le imprese contraenti potranno valutare l’elezione di una clausola arbitrale per usufruire di tale metodo di risoluzione delle controversie, previa adeguata valutazione economica e di opportunità nel caso specifico.
3.Nel 2000 il Messico ha siglato con l’Unione europea il primo accordo di libero scambio, diretto a promuovere nell’arco di 10 anni l’abbattimento dei dazi doganali sul 99% dei prodotti commercializzati tra i Paesi interessati.
4.Per quanto riguarda i contratti commerciali, stipulati tramite società in loco controllate o partecipate dall’investitore estero, questi sono sottoposte alla disciplina del codice civile messicano. Si consiglia, pertanto, di verificare la normativa messicana applicabile ai rapporti di distribuzione e agenzia, prestando attenzione, tra l’ altro, alle clausole sull’esclusiva, sul divieto di concorrenza contrattuale, recesso e risoluzione per giusta causa, oltre all’eventuale indennità di fine rapporto non prevista né nel caso di rapporto di agenzia né in caso di concessione di vendita.
Il contratto di franchising invece è disciplinato da una Legge di settore sulla proprietà industriale la quale, tra le altre previsioni, stabilisce l’obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nella Legge sulla protezione dei dati personali, emanata il 5 luglio 2010.
Il Messico rappresenta quindi un’interessante meta per l’export e gli investimenti che merita di essere presa in considerazione per i futuri businesses delle imprese italiane; peraltro il Paese è da visitare disponendo di bellezze naturali ed di una storia antichissima.
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