New Deal for Consumers: norme Ue a tutela dei consumatori

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Il New Deal for Consumers – pacchetto di nuove norme europee dedicate alla tutela dei consumatori entrato in vigore a gennaio 2020 – garantisce un mercato unico equo per i consumatori e le imprese.

Le nuove misure adottate mirano infatti a: migliorare e implementare il diritto dei consumatori a livello europeo; garantire la parità tra i consumatori di ogni Stato Membro; implementare il rapporto tra consumatori e imprese e l’utilizzo delle nuove tecnologie.

Tale ambizioso progetto si sviluppa a partire dall’adozione di quattro Direttive a parziale modifica/abrogazione della normativa esistente in materia:

-la Direttiva sui contenuti digitali (2019/770/UE), la quale prevede norme specifiche in materia di contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali;

-la Direttiva sulla vendita dei beni (2019/771/UE), a parziale modifica della disciplina già esistente;

-la Direttiva Omnibus (2019/2161/UE), con l’obiettivo di modernizzare la disciplina in materia di diritto dei consumatori attraverso modifiche a varie Direttive esistenti.

-la Direttiva sui Ricorsi Collettivi (9223/20/UE), avente l’obiettivo di aggiornare la disciplina relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (agevolando in tal modo il ricorso per i consumatori vittime di una “situazione di danno collettivo”).

L’accordo definitivo raggiunto tramite l’adozione del New Deal for Consumers mira dunque ad implementare l’applicazione delle norme già esistenti in materia di protezione dei consumatori, attraverso una nuova ottica di modernizzazione e sviluppo digitale.

Queste le principali previsioni del pacchetto di nuove norme:

1) maggiore trasparenza per i consumatori sul mercato online: le piattaforme online avranno l’obbligo di informare chiaramente i consumatori in merito all’identità della parte con cui stanno per concludere l’affare, oltre all’obbligo di fornire le informazioni sui principali parametri che determinano il posizionamento delle offerte online.

Tali previsioni, inoltre, valgono non soltanto per quanto riguarda le piattaforme di e-commerce, ma anche relativamente ai “servizi gratuiti”, ossia contenuti e servizi digitali forniti gratuitamente ma che presuppongono l’utilizzo di dati personali del consumatore;

2) rimozione di alcuni oneri per le imprese: tra le altre previsioni, a favore delle imprese viene previsto un regime meno oneroso per il recesso legato ai “contratti a distanza” e ai “contratti negoziati fuori dai locali commerciali”;

3) risarcimento in caso di pratiche commerciali scorrette: i consumatori di ogni singolo Stato membro avranno il diritto ad un ricorso individuale, qualora siano vittime di pratiche commerciali scorrette.

Il New Deal così sviluppato dovrà dunque essere recepito dai singoli Stati Membri in un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione in G.U. delle singole Direttive (dunque le Direttive sui contenuti digitali e sulla vendita di beni dovranno essere recepite entro luglio 2021, la Direttiva omnibus dovrà essere recepita entro novembre 2021, mentre la Direttiva sui ricorsi collettivi non è ancora entrata in vigore).

Inoltre, il New Deal così approvato avrà effetti anche nei confronti di soggetti di Stati terzi che si rivolgono ai consumatori europei, con la conseguenza che anche questi avranno due anni di tempo per adeguare le loro pratiche commerciali alle direttive europee.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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