Norvegia: la definizione di “agente commerciale” e il diritto all’indennità di fine rapporto

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

La Corte d’appello norvegese è intervenuta in una controversia in materia di agenzia commerciale, chiarendo che un soggetto è “agente” e, a determinate condizioni, ha diritto ad una indennità di fine rapporto solamente qualora procuri e riceva gli ordini da parte dei clienti e li trasmetta al preponente.

Nello specifico, il caso riguarda un rapporto di agenzia in base al quale la società agente – che seguiva negozi di alimentari e supermercati – promuoveva le vendite dei prodotti della società preponente a tali negozi, ricevendo commissioni su tutti gli acquisti effettuati dai supermercati.

Tuttavia, considerato che in Norvegia i supermercati fanno capo a tre catene con le proprie organizzazioni all’ingrosso, tutti gli ordini effettuati dai supermercati locali venivano generati e inviati direttamente all’organizzazione all’ingrosso, la quale si occupava di inviare detto ordine al preponente, senza che la società agente seguisse in alcun modo gli ordini dei clienti.

Per tale motivo, quando al termine del rapporto la società agente ha fatto richiesta dell’indennità di fine rapporto, sia il Tribunale in I grado che la Corte d’appello non hanno riconosciuto tale richiesta, chiarendo che l’indennità di fine rapporto spetta, a determinate condizioni, solo a soggetti inquadrabili quali “agenti commerciali”.

Secondo le suddette Corti questo non era il caso, in quanto, in base alla Legge norvegese sull’agenzia commerciale, l’agente è un soggetto che intraprende, in accordo con il preponente, un’attività volta a “negoziare, su una base indipendente e continuativa, la vendita o l’acquisto di beni per conto del preponente, procurando ordini o concludendo transazioni a nome del preponente”.

In altre parole, dunque, secondo la Corte d’appello per poter qualificare la società quale “agente commerciale”, questa avrebbe dovuto, durante il rapporto contrattuale con il preponente, procurare e ricevere gli ordini da parte dei supermercati locali e trasmetterli al preponente.

La questione è se l’obbligo di “procurare e ricevere ordini” come interpretato dalla Corte d’Appello sia compatibile con la Direttiva 86/653/CEE sull’agenzia commerciale (recepita dalla Norvegia), la quale non fa riferimento a tale obbligo, ma prevede il generico dovere dell’agente di “trattare la vendita o l’acquisto di merci in nome e per conto del preponente”.

Un caso simile è stato diversamente risolto dalla Corte di giustizia Ue (C-828/18 – Trendsetteuse), la quale ha sottolineato che non deve essere richiesto all’agente di procurare e ricevere gli ordini effettuando una negoziazione attiva sul prezzo e sulle condizioni commerciali di un contratto affinché questo venga inquadrato quale “agente commerciale”.

A seguito dell’interpretazione della Corte di Giustizia sarà più semplice per i soggetti che agiscono come intermediari su commissione farsi riconoscere lo status di agente di commercio di cui alla Direttiva 86/653/CEE, con potenziale diritto all’indennità di fine rapporto qualora sussistano le condizioni previste dall’art.17 della Direttiva.

Resta da vedere come la Corte suprema norvegese – interpellata sul caso – dirimerà la controversia, potendo eventualmente rivolgersi alla Corte EFTA (equivalente SEE della Corte di giustizia europea) per richiedere un’interpretazione risolutiva della definizione di agente commerciale.

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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