A partire dal 1 gennaio 2022, la direttiva 1999/44/CE, relativa a vendite di beni di consumo e garanzie associate a tali vendite, verrà abrogata per fare spazio alla nuova direttiva UE n. 771 adottata il 20 maggio 2019.
Due gli obiettivi principali della nuova direttiva: garantire lo sviluppo del commercio elettronico e delle attività transfrontaliere verso le vendite al consumo di beni e armonizzare il livello di protezione dei consumatori all’interno dell’Unione.
Nel perseguire tali obiettivi, alcune previsioni della precedente direttiva rimangono tuttavia invariate. Tra queste: la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento a durata della garanzia (sempre due anni); i requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita; i diritti del consumatore, in caso di difetto di conformità, alla riparazione o alla sostituzione del bene.
Queste, invece, le principali novità in materia di garanzia legale di conformità dei beni di consumo:
1. la direttiva 2019/771 si applicherà solo ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore relativi a beni mobili materiali e troverà applicazione sia con riguardo alla vendita online che a quella offline;
2. i requisiti per la conformità dei beni (invariati rispetto alla precedente direttiva) vengono però suddivisi in due categorie (soggettivi e oggettivi) e, perché un prodotto sia considerato conforme al contratto, entrambi i requisiti devono essere soddisfatti.
In particolare, secondo i requisiti soggettivi, i beni devono: corrispondere alla descrizione, tipo, qualità e quantità previste dal contratto; essere idonei all’uso richiesto dal consumatore e che il venditore ha accettato; essere forniti con accessori e istruzioni relative; essere forniti con gli aggiornamenti previsti.
Secondo i requisiti oggettivi, i beni devono: essere idonei allo scopo per cui normalmente beni dello stesso tipo vengono impiegati, tenendo conto del diritto UE e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza, dei codici di condotta applicabili; possedere le qualità di un modello (se presente) precedentemente mostrato dal venditore; essere consegnati insieme ad accessori e istruzioni; avere qualità e quantità, nonché funzionalità, durabilità e sicurezza che il consumatore può ragionevolmente attendersi data la natura dei beni;
3. in caso di beni con elementi digitali, si prevedono requisiti ulteriori volti a garantire una tutela più effettiva del consumatore tramite maggiori obblighi in capo al venditore;
4. qualora venga individuato un difetto di conformità, la nuova direttiva stabilisce che si può procedere ad una riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto di vendita soltanto in casi specifici previsti dalla direttiva. Inoltre, nel caso di un contratto di vendita che abbia ad oggetto una pluralità di beni, sebbene il difetto coinvolga uno solo dei beni considerati, il consumatore può ugualmente decidere di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni conformi;
5. la previsione della direttiva del 1999, secondo cui si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistono già a tale data, viene modificata con la nuova direttiva, estendendo tale periodo di presunzione a un anno dalla consegna (ferma restando la possibilità per gli Stati membri di mantenere il periodo di sei mesi o introdurne uno maggiore fino a due anni dalla consegna);
6. nel caso di beni di seconda mano, si prevede che le parti possono concordare una responsabilità o un termine di prescrizione più breve (purché non inferiore ad un anno).
Per quanto riguarda invece le garanzie commerciali (c.d. garanzie convenzionali), ai sensi della nuova direttiva, qualora tali garanzie vengano fornite al consumatore, dovranno includere necessariamente alcuni elementi specifici previsti dalla direttiva. Tra questi, a titolo di esempio, si prevede la necessaria presenza di una dichiarazione del consumatore nella quale si attesti che egli dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni.
Giova ricordare che gli Stati membri hanno di tempo fino al 1 luglio 2021 per adottare le misure necessarie per conformarsi alle novità previste dalla nuova direttiva. Quindi, dal 1 gennaio 2022, tali norme avranno natura imperativa, obbligando le imprese a modificare i testi dei contratti di vendita con i consumatori per adeguarli alle nuove previsioni.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino