Nuova proposta di regolamento europeo sul Made in e tutela del Made in Italy

In data 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha approvato – in prima lettura – un Regolamento contenente disposizioni per una maggiore protezione dei consumatori, in tema di apposizione dell’etichetta Made in sui prodotti fabbricati in Europa o fabbricati in uno Stato terzo e poi importati nell’Unione. L’istituzione comunitaria ha inoltre approvato un Regolamento che prevede sanzioni più aspre nei confronti delle imprese che non rispettino le norme sulla sicurezza per la messa in commercio dei prodotti di consumo. Affinchè il pacchetto normativo diventi vincolante, è necessaria l’approvazione del Consiglio dell’Unione; si prevede infatti che il Regolamento entri in vigore nel 2015.

Le disposizioni del Regolamento sul Made in contengono obblighi per produttori, importatori e distributori e dal loro ambito di applicazione sono esclusi i prodotti alimentari ed i medicinali.

Qualora il pacchetto normativo entrasse in vigore, la dicitura Made in dovrebbe essere apposta  su tutti i prodotti di consumo venduti nel territorio dell’UE: nel caso in cui un dato prodotto sia originario di uno Stato membro, il produttore/importatore potrebbe scegliere tra l’etichetta Made in EU e quella indicante espressamente lo Stato membro.

Attualmente, non esiste una disciplina europea che preveda espressamente l’obbligo di etichettatura di origine del prodotto: l’apposizione del Made in è pertanto lasciata alla discrezionalità degli Stati membri.

Infatti, la proposta di Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea del 29 settembre 2010 (la quale, a sua volta, emendava una proposta presentata nel 2005) – che avrebbe rappresentato un primo passo avanti nell’uniformazione della normativa sul Made in, prevedendo l’obbligatorietà dell’apposizione dell’indicazione geografica per i soli prodotti importati nel territorio UE – non è giunta alla fine dell’iter di approvazione.

A ciò si aggiungano gli orientamenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea,  la quale ritiene che l’indicazione  dell’origine dei prodotti sia meritevole di tutela solo in presenza di “specifiche qualità e caratteristiche del prodotto”. Secondo i giudici europei, infatti, l’introduzione dell’obbligatorietà dell’apposizione dell’indicazione geografica non qualificata potrebbe indebolire il mercato unico europeo, dando possibilità ai consumatori di far valere eventuali pregiudizi relativi a merci straniere importate nel territorio dell’Unione.

I distributori, prima che il prodotto venga commercializzato nell’Unione, secondo le disposizioni oggi in fase di approvazione, dovrebbero verificare che il produttore/importatore abbia etichettato i prodotti in modo conforme alla nuova normativa; in determinati casi (dovuti alla natura del prodotto, ad esempio alle sue dimensioni) il Made inpotrebbe essere apposto sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

Per determinare la provenienza del prodotto, nel caso in cui sia stato fabbricato in Paesi diversi, è sufficiente fare riferimento al Codice Doganale dell’Unione Europea (Regolamento n. 952/2013). In particolare, la merce si considera originaria del Paese dove è avvenuta l’ultima lavorazione/trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, del prodotto in questione.

Per quanto riguarda le imprese fraudolente, i deputati europei chiedono sanzioni “dissuasive e proporzionate”, che tengano conto dell’entità della violazione delle norme, della sua durata e delle dimensioni dell’impresa coinvolta. In particolare, il Parlamento europeo chiede che la Commissione elabori una black-list – su base europea – delle imprese che hanno violato ripetutamente e intenzionalmente le norme sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

L’obbligatorietà dell’apposizione del Made in garantirebbe una maggiore tutela sia del consumatore, esposto di sovente ad indicazioni geografiche fuorvianti, che dell’impresa europea. Basti pensare alle piccole-medie imprese italiane, esposte alla concorrenza mondiale, che hanno basato il loro successo su prodotti la cui qualità è garantita da  metodi di produzione tradizionali e artigianali.

La legge italiana è intervenuta sul punto in più occasioni.

Prima di fare riferimento alla normativa interna, si segnala innanzitutto che l’Italia ha ratificato l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958. Esso prevede l’obbligo di “indicazione precisa ed in caratteri evidenti del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione, o un’altra indicazione sufficiente ad evitare ogni errore sull’origine effettiva, sotto pena del sequestro del prodotto”.

Sul piano interno, invece, la L. 350/2003 sanziona innanzitutto la  “falsa indicazione” e la “fallace indicazione” dell’origine del prodotto: la prima si verifica quando l’indicazione Made in Italy è apposta su prodotti e merci non originari dell’Italia; la seconda quando, qualora sia stata indicata l’origine estera del prodotto, è tuttavia riscontrabile l’uso di parole o figure che possano indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia italiano. Sul piano amministrativo, il contravventore (colui che importa o esporta, ai fini di commercializzazione, prodotti con false o fallaci indicazioni di provenienza) può porre rimedio alla violazione rimuovendo il Made in Italy ed i segni fallaci dalla merce. Sul piano penale, egli risponderà del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ( art. 517 c.p. ) , punibile con la reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro.

Inoltre, la L. 166/2009 prevede che diciture come 100% Made in Italy / 100% Italia / Tutto italiano possano essere apposte (con alcune eccezioni – L. 55/2010 – previste per il settore tessile, pelletteria e manifatturiero[1]) solo su prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento siano avvenuti esclusivamente in Italia. In caso contrario, chi faccia uso di una indicazione di origine che identifichi il prodotto come interamente realizzato in Italia, è punibile con le pene previste per la vendita di prodotti con segni fallaci aumentate di un terzo.

E’ quindi da vedere con favore, soprattutto nell’ottica della tutela dei prodotti realmente di origine italiana, l’orientamento espresso dal Parlamento europeo nel mese di aprile. Si tenga infatti presente che Paesi come Stati Uniti, Messico, Canada, Cina e Giappone (partners, ma anche giganti commerciali concorrenti dell’Europa) hanno già adottato norme particolarmente rigide – relative all’origine delle merci- valide anche per i prodotti importati dall’Unione Europea.

Avv. Marcello Mantelli e Dott.ssa Giulia Levi

[1] Per questi prodotti, la L. 55/2010 prevede che l’espressione Made in Italy possa essere impiegata per prodotti per cui almeno due delle fasi di lavorazione siano state svolte in territorio italiano.

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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