Opere di design: tutela garantita dall’Ue e dall’Italia

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Le opere di design – già in precedenza oggetto di approfondimento per quanto riguarda la disciplina delle stesse in UK dopo la Brexit – vengono regolate a livello europeo per la prima volta nel 1998 con la Direttiva 98/71/CE, la quale fornisce una disciplina generale e una prima forma di tutela di tali opere.

Negli anni, il concetto stesso di “opera di design” si è poi ampliato, richiedendo di conseguenza un intervento normativo al fine di espanderne anche la tutela. In tal senso, ad oggi un’opera di design può essere protetta in maniera più “tradizionale” (mediante la registrazione dell’opera, qualora il disegno o modello soddisfi i requisiti di novità, carattere distintivo e liceità) ovvero in maniera più “particolare” (è questo il caso di modelli e disegni non registrati).

A livello europeo, in particolare, la registrazione dell’opera di design – così come la tutela garantita nei casi in cui il design non sia registrato – viene disciplinata per la prima volta dal Regolamento 6/2002/UE.

Con particolare riguardo ai casi di disegni/modelli non registrati, la disciplina Ue garantisce una tutela per tre anni dopo la prima divulgazione nel territorio dell’Unione Europea (molto più breve rispetto a quella garantita per i design registrati, che può arrivare fino a 25 anni).

Inoltre, la violazione di un design non registrato è riconosciuta solo nel caso in cui vi sia una completa e identica sovrapponibilità tra due design (al contrario di quanto avviene nel caso di design registrato, per il quale si ha violazione tutte le volte in cui il secondo design riproduce le caratteristiche più distintive del primo, ma non tutte).

Forme di maggiore tutela possono essere in tal senso garantite dall’applicazione ai design della disciplina del diritto d’autore e della tutela del copyright.

Basti pensare che, con riguardo alla durata, il diritto d’autore fornisce una tutela di ben 70 anni dalla morte dell’autore; inoltre, tale tutela sorge nel momento stesso in cui l’opera viene realizzata, non essendo necessario procedere con la registrazione per ottenere una tutela effettiva.

Sull’applicabilità della legge sul diritto d’autore alle opere di design, si è espressa recentemente la Corte di Giustizia dell’Ue, con la sentenza Cofemel (C-683/2017).

In tal caso, interrogata dalla Corte Suprema portoghese su un caso di violazione del design e di tutela dello stesso mediante la legge sul diritto d’autore, la CGUE ha ribadito che ogni volta che una creazione presenta i requisiti necessari affinché sia considerata “opera”, la stessa dovrà beneficiare della tutela accordata dal diritto di autore.

A tal fine, per aversi un’“opera”, è necessario che la creazione sia originale e distinta da elementi propri che siano espressione della creazione stessa. Rispettati tali requisiti, il design ben può essere tutelato dalle norme sul diritto d’autore, senza che sia necessario rispettare l’ulteriore requisito dell’effetto visivo prodotto dall’opera e rilevante da un punto di vista estetico.

La pronuncia in esame della Corte si pone quindi in contrasto soprattutto con la normativa italiana in materia, la quale viceversa richiede come ulteriore requisito il carattere artistico di un design ai fini del riconoscimento della tutela del copyright.

La Cassazione italiana ha applicato la decisione della CGUE nel caso – già esaminato in precedenza su questo blog – Kiko c. Wycon deciso ad aprile 2020.

La Cassazione, ha infatti statuito che – nel caso in cui uno store abbia carattere distintivo e costituisca un’espressione creativa dell’autore – esso debba essere protetto sia come marchio sia come opera soggetta a diritto d’autore (a prescindere quindi dal fatto che i singoli elementi siano più o meno semplici o già utilizzati) purché si tratti nel complesso di una combinazione originale.

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