In questo articolo ci poniamo dal punto di vista statunitense per evidenziare i punti salienti di un contratto di distribuzione regolato dalla legge di uno Stato degli Stati Uniti. Nel caso il contratto (anche di fatto) tra le parti non preveda la legge applicabile si applicherà infatti la legge dello Stato ove ha sede il distributore (ad esempio quella dello Stato di New York), viceversa se espressamente indicata una legge nel contratto a quella si farà riferimento.
Il consiglio immediato -e conveniente dal punto di vista economico -è quello di cercare di ottenere l’indicazione di una legge ben conosciuta e di regolare il contratto in modo appropriato alla luce di questa legge.
Come già affermato in precedenza in questo blog, gli USA costituiscono una federazione di Stati dove gli aspetti legali sono gestiti a seconda dei casi dalla legge federale o dalla legge dei singoli Stati. Il contratto di distribuzione, in particolare, viene disciplinato dalla legge di ciascun singolo Stato.
Questo determina una necessaria analisi preliminare della legge dello Stato dove il distributore/concessionario ha sede, così come una necessaria analisi della legge degli Stati dove tale distributore farà affari per conto del fornitore/concedente.
Un esempio di come la legge federale si intersechi con la legge statale si ha con riguardo alla disciplina del franchising. La differenza tra distribuzione e franchising negli USA non è netta, e sono frequenti i casi in cui Tribunali americani si sono espressi caratterizzando retroattivamente un contratto di distribuzione internazionale come contratto di franchising.
Al franchising, contrariamente alla distribuzione, si applicano legge statale e federale, per questo il venditore/distributore spesso si ritrova, suo malgrado, a violare la legge statale in materia di franchising, credendo viceversa di essere vincolato a quella in materia di distribuzione e quindi rispettando solo quest’ultima.
Questo avviene nel caso in cui si rilevi che un contratto di distribuzione abbia le caratteristiche proprie del franchising che affronteremo in un successivo articolo.
Le caratteristiche proprie del contratto di distribuzione negli Stati Uniti sono le seguenti:
1– Secondo quanto previsto da molti Stati, il contratto di distribuzione va concluso in forma scritta. Una previsione più puntuale si ha nell’UCC (Uniform Commercial Code), dove al paragrafo 2-201(1) si precisa che qualunque contratto di vendita di beni che ecceda i 500 dollari deve essere redatto in forma scritta, riportando le parti, la cifra concordata e la loro sottoscrizione.
Ad ogni modo resta ferma l’applicazione della legge statale, per cui sarà una libera scelta di ciascuno Stato prevedere o meno la forma scritta per il contratto. Il punto è quindi da verificare in base alla legge dello Stato che regola il contratto tra le parti.
2– In tema di concorrenza, negli Stati Uniti non vi è un obbligo automatico di non concorrenza tra distributore e fornitore, a meno che tale obbligo non venga specificamente previsto nel contratto, idem per l’esclusiva;
3– Per quanto riguarda il termine da osservare per il recesso, la disciplina fa riferimento alla contract law. Se il contratto prevede un termine specifico con rinnovo automatico e questo segue l’intento delle parti, allora non potrà essere convertito in un contratto a tempo indeterminato. Se, viceversa, si ha un contratto a tempo indeterminato, viene previsto un necessario preavviso che va dai 60 ai 180 giorni per poter esercitare il diritto di recesso. Tale termine varia a seconda dei casi, dovendosi prendere in considerazione la durata del rapporto, la natura delle merci considerate, e tutte le altre previsioni contrattuali che indichino la volontà delle parti.
4-In tema di garanzia e risarcimento del danno, l’UCC prevede che un venditore debba garantire che le merci siano “commerciabili” secondo determinati standard. In mancanza, si prevede un meccanismo attraverso cui l’acquirente può lamentare la non conformità dei prodotti. Tale meccanismo può essere contrattualmente previsto dalle parti attraverso clausole specifiche, come la “repair or replace”. In tal caso dunque il fornitore è responsabile per i prodotti difettosi secondo quanto previsto dal contratto tra le parti, ma può anche essere responsabile per eventuali danni causati ad individui dal prodotto difettoso. Le parti possono suddividere poi tra loro i rischi come preferiscono, a patto che chi ha subito il danno ottenga un risarcimento.
Ad esempio, un distributore americano può contrattualmente assumere il rischio e la responsabilità sui prodotti distribuiti e assicurare il cliente contro eventuali danni per conto del fornitore.
Tuttavia, se il distributore risulta incapace di adempiere la sua obbligazione contrattuale, la parte offesa potrà in ogni caso iniziare un’azione nei confronti del fornitore fino ad arrivare anche al produttore originario. Vendendo beni negli Stati Uniti e avendo rapporti con distributori statunitensi, il produttore deve infatti considerare che sarà soggetto alla giurisdizione delle corti americane.Ad esempio il consumatore danneggiato, terzo rispetto alle parti contrattuali, potrà sempre citare il fornitore in giudizio davanti ad una corte USA.E’ fondamentale coprire tale rischio con una specifica polizza assicurativa che copra la responsabilità civile del produttore dosando con apposite clausole nel contratto la ripartizione dei rischi tra fornitore e distributore.
5– Con riguardo al marchio, negli Stati Uniti i brevetti seguono regole federali, mentre i marchi vengono tutelati sia da previsioni federali sia statali. La previsione di una necessaria licenza per l’uso del marchio dipende dallo Stato interessato e dalla proprietà intellettale ed industriale che si vuole proteggere da analizzare caso per caso.
6– Per quanto riguarda l’indennità di fine rapporto del distributore/concessionario, quasi tutti gli Stati non riconoscono tale indennità, a meno che non sia stata specificamente prevista nel contratto in favore del distributore.
7- Per quanto concerne invece la legge applicabile, si avrà in primo luogo riguardo ad eventuali Trattati internazionali che trovino applicazione nel rapporto tra le parti, avendo questi precedenza rispetto a legge federale e statale. In secondo luogo, qualora i Trattati non disciplinino interamente la materia, si guarderà ai termini previsti contrattualmente dalle parti. Quindi, qualora vi sia una scelta della legge applicabile effettuata dalle parti, si seguirà la loro volontà. Viceversa, in assenza di scelta, si applicherà la legge dello Stato che presenta il più stretto collegamento con le parti, applicando di conseguenza le regole statali in materia di scelta della legge che molto probabilmente porteranno all’applicazione della legge dello Stato ove ha sede il distributore.
8– Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale: il contratto di distribuzione internazionale è opportuno che contenga un’espressa clausola di scelta del foro. In tal caso la previsione dovrà essere rispettata dalle Corti americane. E’ però da escludere, in linea di principio, l’indicazione di un giudice italiano perché una causa in Italia contro un partner americano comporterebbe tempi lunghi, costi elevati e varie problematiche per riconoscere la sentenza negli Stati Uniti, senza garanzia di successo.
9-In alternativa al giudice americano va ricordato che gli Stati Uniti hanno aderito alla Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Per tale ragione le parti contraenti potranno valutare di prevedere l’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie previa valutazione del valore medio degli scambi e dei costi dell’istituzione arbitrale scelta.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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