La nuova disciplina del Digital Services Act
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Presentata a dicembre 2020 dalla Commissione europea, la nuova proposta di Regolamento in materia di piattaforme online e servizi digitali (c.d. Digital Services Act) mira a modificare la disciplina prevista dalla Direttiva 31/2000 (c.d. Direttiva e-commerce, recepita in Italia con D.lgs. 70/2003) e ad integrarla con disposizioni rispondenti allo sviluppo tecnologico avvenuto dal 2000 ad oggi.
In particolare, l’intervento più significato da parte della Commissione si ha con riguardo alla disciplina relativa agli Internet Service Provider (ISP, fornitori di servizi internet) e alla relativa responsabilità per le piattaforme da questi gestite.
In maniera uniforme a quanto previsto dalla Direttiva 31/2000, anche all’interno del Digital Services Act (DSA) viene ribadito che gli ISP sono esenti da responsabilità per eventuali violazioni o contenuti illegali presenti sulla piattaforma da questi gestita, a condizione che non ne siano a conoscenza o, se consapevoli, agiscano tempestivamente al fine di disabilitare l’accesso ai contenuti illegali e/o rimuoverli.
Tuttavia, il DSA integra la Direttiva e-commerce, limitando l’esenzione di responsabilità dei providers nel caso in cui questi detengano un controllo effettivo sugli utenti che interagiscono sulla piattaforma, o ancora nel caso in cui si tratti di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza.
In casi simili, quindi, l’internet service provider è responsabile per eventuali attività illegali svolte sulla piattaforma, malgrado ne fosse ignaro e anche in assenza di una vera e propria condotta “attiva” volta a favorire la violazione (in senso conforme a quanto già affermato nel caso Telekabel (C-314/12, CGUE), ripreso anche dal Tribunale di Milano con ordinanza 5 ottobre 2020).
Inoltre, il DSA prevede ulteriori disposizioni ad integrazione della disciplina in esame, quali:
1. una disciplina più dettagliata in materia di trasparenza, obblighi informativi e accountability (introducendo, a titolo di esempio, l’obbligo per i provider – con sede al di fuori dell’UE e che forniscono servizi ai cittadini dell’Unione – di nominare un legale rappresentante all’interno dell’UE);
2. misure aggiuntive a tutela degli utenti (come, ad esempio, l’introduzione di un complaint mechanism rispetto alle decisioni prese dalla piattaforma con riguardo alla rimozione o alla limitazione di un determinato contenuto, o ancora un sistema di trusted flaggers per la segnalazione dei contenuti da parte degli utenti);
3. per le “very large platform” viene poi previsto un obbligo di risk assessment, volto a prevenire violazioni dei diritti fondamentali, manipolazioni del servizio offerto o episodi di pubblicità ingannevole.
Nel caso in cui la proposta presentata dalla Commissione dovesse essere approvata e quindi il Digital Services Act entrasse in vigore, gli Stati dovranno adeguarsi, recependo le previsioni esposte e modificando la disciplina in materia di piattaforme online e responsabilità degli ISP conformemente alla nuova disciplina Ue.
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