Più facile vendere a imprese saudite: il Regno aderisce alla convenzione sulla vendita internazionale

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino


Lo scorso 3 agosto l’Arabia Saudita ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980, la “Convenzione”).

Il Regno ha così aderito alle regole comuni internazionali sulla vendita di merci B2B tra imprese con sede in stati diversi, con conseguente semplificazione degli scambi commerciali e riduzione dei costi delle transazioni con il resto del mondo.

La Convenzione è stata ratificata finora da novantasette paesi, tra i quali quelli più industrializzati dove hanno sede i principali clienti e fornitori delle imprese italiane. Oltre all’Italia, si annoverano quasi tutti gli altri stati membri dell’UE (con l’eccezione di Malta e Irlanda) e, ad esempio, Stati Uniti, Canada, Brasile, Russia, Giappone, Cina e Corea (ma non il Regno Unito e l’India).

La Convenzione entrerà in vigore per il Regno dal 1° settembre 2024 limitatamente alla parte prima e seconda che riguardano rispettivamente i casi in cui si applica e le modalità di formazione del contratto di vendita.

Rilevano nella parte prima l’applicazione automatica della Convenzione ai contratti di vendita internazionale, salvo diverso patto, e l’obbligo degli operatori giuridici di interpretarla tenendo conto del suo carattere internazionale, della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale (art.7).

Si noti che ciò ha comportato la formazione di una consolidata giurisprudenza internazionale sulla Convenzione, alla quale anche i giudici sauditi dovranno fare riferimento e che contribuiranno a formare. La parte seconda riguarda invece le fondamentali regole sul perfezionamento del contratto di vendita; ad esempio all’art.19 viene regolato il tipico caso della conferma d’ordine dal venditore accettata dal compratore arrecando modifiche che spesso assume il valore di controproposta.

Per quanto riguarda invece la parte core della Convenzione, che è la parte terza, il Regno ha formulato una riserva scegliendo di non applicarla: in sostanza gli obblighi del venditore e del compratore (inadempimento essenziale, consegna, conformità della merce, rischio di viaggio della merce, prezzo e rimedi comuni in caso di inadempimento) non saranno applicati dall’Arabia Saudita, salvi futuri sviluppi. Ma non poteva essere diversamente: nella parte terza sono contenute le norme sull’applicazione degli interessi in caso di ritardo nel pagamento del prezzo della merce che sono ritenute illecite dalla sharia a causa del divieto di riba (interessi moratori).

La società musulmana è ispirata a criteri di solidarietà sociale ma anche alla libera iniziativa imprenditoriale, non è dunque escluso che la questione in futuro possa essere superata. L’adesione del Kingdom alla Convenzione rappresenta dunque un notevole passo avanti nella modernizzazione del sistema giuridico saudita che si colloca nel contesto delle numerose riforme avviate in tal senso negli ultimi anni al fine di incoraggiare gli investimenti e i commerci.

Il Regno era infatti già membro dal 1994 della convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali internazionali. Dal 2020 ha poi emanato la Commercial Courts Law che dovrebbe portare ad una maggiore efficienza e trasparenza del sistema in materia di risoluzione delle controversie, sebbene un contratto appropriato rimarrà comunque lo strumento fondamentale di lavoro per operare con i partners locali.    

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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