di Marcello Mantelli – Avvocato in Milano

A seguito della Brexit il Regno Unito non applica più la normativa dell’Unione Europea sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Per tutti i procedimenti giudiziari avviati dopo il 31 dicembre 2020, non è quindi possibile applicare il Regolamento UE 1215/2012, la Convenzione di Lugano del 2007 e la Convenzione di Bruxelles del 1968.
Ad oggi manca poi un accordo che regoli in materia i rapporti tra Regno Unito ed Unione europea.
Quali sono quindi gli strumenti normativi che possono essere utilizzati?
Convenzione dell’Aja 2005
L’Unione europea è parte della Convenzione dell’Aja del 2005 sugli accordi di scelta del foro esclusivo che ha lo scopo di fissare regole uniformi sulla giurisdizione e sul riconoscimento e l’esecuzione di sentenze tra Stati diversi.
A seguito della Brexit il Regno Unito ha aderito individualmente a tale convenzione per preservare il predominio del foro londinese in materia di litigation internazionale.
Tuttavia, il campo di applicazione della Convenzione è limitato solo a quegli accordi che designano la giurisdizione in via esclusiva in capo ai giudici di uno Stato membro indicato in una clausola contrattuale, in deroga alle regole sulla competenza giurisdizionale.
Per applicare la convenzione dell’Aja alle controversie insorte dopo la Brexit occorrerà inserire nel contratto una clausola che indichi il giudice competente in via esclusiva a decidere le liti tra le parti.
Convenzione di Lugano 2007, una soluzione alla Brexit?
Il Regno Unito ha espresso interesse a ratificare la Convenzione di Lugano del 2007 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale in vigore tra l’Unione europea e gli Stati appartenenti all’Associazione Europea di Libero Scambio (“AELS”), in modo da recuperare in parte la normativa previgente.
L’effettiva partecipazione a tale Convenzione ad opera di uno Stato “terzo” è, tuttavia, subordinata all’accettazione di ciascuna parte, tra le quali l’Unione europea.
Nonostante ciò, il Regno Unito ha comunque depositato istanza di adesione; in attesa che il Consiglio Europeo si esprima ufficialmente, appare inverosimile che, alla luce della Brexit, tale richiesta venga supportata dall’UE.
Trattati bilaterali
Da tenere presente la potenziale “reviviscenza” di alcuni trattati bilaterali determinanti la reciprocità nel riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere stipulati nel secolo precedente dal Regno Unito ed i singoli Stati ad oggi membri dell’Unione europea.
Qualora questa ipotesi venisse supportata dai giudici, i trattati bilaterali continuerebbero ad essere applicabili nell’ambito delle controversie escluse dalla Convenzione dell’Aja del 2005.
In tutti i restanti casi, si applicheranno le regole nazionali di diritto internazionale privato dello Stato interessato (per l’Italia la L. 218/1995).
Consigli operativi post Brexit
Dal punto dell’esportatore con sede nell’UE occorrerà effettuare una valutazione giuridico-economica sull’opportunità di inserire nel contratto la competenza a decidere in via esclusiva la lite:
- in favore di un giudice con sede in UK o in uno Stato membro della UE sulla base della Convenzione dell’Aja 2005
oppure
2. in favore di un tribunale arbitrale
La Convenzione di New York del 1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere di cui sia Regno Unito sia vari Stati Membri fanno parte, consente il riconoscimento e l’esecuzione, a certe condizioni di una sentenza arbitrale estera. A tal fine sarà necessario inserire nel contratto tra le parti una clausola che preveda la risoluzione delle controversie tramite arbitrato (di norma per affari di valore non moderato) in luogo del giudice statale.
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