AGCM c. Sky Italia: pratiche commerciali scorrette durante il primo lockdown

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Con delibera n. 28563 del 9 febbraio 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta contro Sky Italia S.r.l. in materia di diritto dei consumatori e pratiche commerciali scorrette che hanno interessato il periodo emergenziale tra marzo e aprile 2020.

Il Codice del consumod.lgs. n. 206 del 2005, emendato dal d.lgs. n. 146 del 2007 – intende per pratica commerciale “scorretta” la pratica che presenti il carattere della contrarietà alla diligenza professionale e della falsità o dell’idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

Secondo L’AGCM, tali pratiche sarebbero state messe in atto da Sky Italia mediante tre condotte:

1.la mancata rimodulazione e/o il mancato rimborso dei canoni mensili versati dai consumatori per il pacchetto “Sky Sport” e “Sky Calcio”, malgrado il periodo emergenziale in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi a causa delle chiusure generalizzate;

2.l’omissione di informazioni chiare e tempestive in merito alla possibilità di usufruire della riduzione del canone di abbonamento (c.d. “sconto coronavirus”) rivolto ai clienti titolari di pacchetti “Sky Sport” e “Sky Calcio” (e valido per il periodo di tempo 24 marzo – 6 aprile 2020);

3.la condotta aggressiva tramite l’imposizione di ostacoli e difficoltà di accesso e completamento della procedura per usufruire dello “sconto coronavirus”. Nello specifico, malgrado i problemi di funzionamento della procedura web che hanno rallentato le richieste dello sconto, Sky Italia ha garantito l’adesione alla promozione solamente mediante la procedura online.

In merito a dette condotte, l’AGCM ha chiarito che:

sebbene il rimborso/rimodulazione degli abbonamenti in questione non sia oggetto del contratto di abbonamento, né di una previsione del codice civile o delle normative emergenziali, la disciplina applicabile nel caso di specie è quella contenuta all’interno del Codice del Consumo.

A tal proposito, l’art. 18, comma 1, lettera h) prevede l’obbligo di diligenza professionale, con la conseguenza che – secondo l’AGCM – “deve essere considerata pratica scorretta […] anche la condotta del professionista che, pur ossequioso delle leges artis, di fatto si comporti in modo contrario a buona fede o a ciò che il consumatore ragionevolmente poteva attendersi”;

le mancate informazioni – chiare e tempestive – ai consumatori in merito alla possibilità di usufruire di uno “sconto coronavirus” per un periodo di tempo limitato determinano uno svantaggio economico e integrano la fattispecie di pratica commerciale ingannevole (art. 21 Cod. cons.);

il malfunzionamento del sistema web e, malgrado ciò, la previsione della modalità online quale unica modalità possibile per ottenere lo “sconto coronavirus” determinano di fatto l’inaccessibilità delle informazioni ai clienti, i quali sono stati indotti ad “assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso”, integrando in questo modo la fattispecie della pratica aggressiva (art. 24 Cod. cons.).

Alla luce delle violazioni in esame e della particolare gravità delle stesse – visto anche il periodo emergenziale in corso – l’AGCM ha dunque irrogato tre sanzioni amministrative nei confronti di Sky Italia, per un valore complessivo di due milioni di euro.

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