Avv. Marcello Mantelli
Avv. Massimiliano Gardellin
Un ampio dibattito in giurisprudenza ha riguardato il diritto – o meno – alla provvigione del procacciatore non iscritto all’albo dei mediatori professionali, concluso con la sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 19161 del 2017, che stabilisce le condizioni del diritto alla provvigione.
Il dibattito nasce da una questione preliminare: il procacciatore d’affari è assimilabile alla figura del mediatore con conseguente obbligo di iscrizione all’albo dei mediatori oppure no?
Per definizione, il mediatore è “colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” (cd. mediatore “tipico”).
Il mediatore tipico, al fine di maturare il diritto alla provvigione, è obbligato ad iscriversi, ai sensi della legge 39/1989 nonché del D.lgs 59/2010 (normativa cd. sulla mediazione “tipica”), presso la camera di commercio competente all’albo degli agenti di affari in mediazione se appartiene alle seguenti categorie:
1.agente immobiliare che svolge l’attività in maniera continuativa;
2.agente merceologico che svolge l’attività in maniera continuativa;
3.agente munito di mandato oneroso che svolge l’attività in maniera continuativa;
4. agente che conclude affari relativi ad immobili o aziende anche se esercita l’attività in modo occasionale e discontinuo.
Il procacciatore d’affari interviene invece su incarico di una sola parte e sola da essa può pretendere il pagamento del compenso e svolge tendenzialmente le seguenti attività: segnalazione di potenziali clienti, raccolta di proposte di contratto/ordini (senza un intervento diretto nelle trattative); esso viene anche definito come “mediatore atipico” o “unilaterale”.
Il procacciatore d’affari per maturare il diritto al compenso ha l’obbligo di iscriversi all’albo professionale dei mediatori “tipici”?
Un orientamento giurisprudenziale propendeva per una risposta negativa fondata sulla differenza ontologica delle due figure (il mediatore è terzo nel rapporto tra le parti mentre il procacciatore svolge gli interessi solamente del suo cliente/preponente).
Un altro orientamento riteneva invece sussistente sempre e comunque l’obbligo di iscrizione all’albo al fine di tutelare il generale interesse ad un ordinato e corretto sviluppo dei traffici e combattere la piaga dell’abusivismo (si vedano i mediatori irregolari), con la conseguenza che la mancata iscrizione avrebbe dovuto far venire meno il diritto al compenso a scopo sanzionatorio.
Le Sezioni Unite hanno privilegiato questo secondo orientamento: il procacciatore d’affari, anche qualificato mediatore “atipico”, ha l’obbligo di iscriversi all’albo degli agenti nelle predette ipotesi previste dalla normativa sulla mediazione “tipica”.
La problematica specifica oggetto della sentenza delle Sezioni Unite: l’obbligo di iscrizione all’albo, propedeutico al diritto al compenso, vale anche per il procacciatore d’affari di beni mobili?
Se l’attività del procacciatore d’affari di beni mobili è svolta in maniera occasionale non è richiesta l’iscrizione all’albo per maturare il diritto alla provvigione.
Diversamente qualora l’attività sia svolta a titolo professionale, qualsiasi forma assuma la mediazione e qualunque sia l’oggetto della mediazione, quindi anche per le operazioni aventi ad oggetto beni mobili, il mediatore, tipico o atipico che sia, è tenuto all’iscrizione all’albo. In difetto non matura il suo diritto alla provvigione.
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