Proprietà intellettuale v. protezione dati: quale prevale?

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino


Sebbene la tutela della proprietà intellettuale venga garantita a livello europeo dalla Direttiva 2004/48/CE, non è inusuale riscontrare una persistente difficoltà nel bilanciamento di questa, da un lato, e la tutela dei dati personali (disciplinata nel Regolamento 2016/679 c.d. GDPR) dall’altro.

Un esempio di tale difficoltà si ha nella sentenza relativa alla causa C-264/19 tra Constantin Film e YouTube, nella quale la Corte di Giustizia Ue (CGUE) è intervenuta cercando di fornire una chiave di interpretazione volta a creare un equilibrio tra proprietà intellettuale (nello specifico, copyright) e tutela dei dati personali.

Come già analizzato in precedenza su questo blog, il caso riguarda un episodio di violazione del copyright. Alcuni utenti, infatti, avevano caricato sulla piattaforma YouTube le versioni integrali di due film distribuiti dalla società tedesca Constantin Film, tuttavia senza alcuna autorizzazione e quindi in violazione della normativa in materia di diritto d’autore.

La Constantin Film, facendo valere il diritto di informazione ex art. 8 par. 2 lett. a) della Direttiva 2004/48/CE, richiedeva dunque a YouTube di fornire tutte le informazioni relative agli utenti colpevoli della violazione, compreso l’indirizzo, inteso non solo come indirizzo fisico di residenza, ma anche come indirizzo e-mail e IP.

Una simile richiesta risultava eccessiva secondo YouTube in quanto non soltanto venivano richieste informazioni troppo dettagliate – violando così le previsioni in materia di tutela dei dati personali degli utenti – ma inoltre venivano richiesti indirizzi non previsti dalla Direttiva 2004/48/CE la quale, secondo la società americana, intenderebbe “indirizzo” quale luogo fisico di residenza (i.e. indirizzo postale) e non già un indirizzo di posta elettronica o IP.

Interpellata in via pregiudiziale per chiarire proprio la definizione di “indirizzo”, la CGUE ha stabilito che questo non si riferisce, nel caso di specie, all’indirizzo di posta elettronica e/o all’indirizzo IP utilizzato per caricare file illeciti, bensì unicamente all’indirizzo postale di residenza/domicilio.

Ad ogni modo la Corte precisa che, benché non vi sia un obbligo in capo agli Stati di ordinare la fornitura di tali indirizzi e-mail/IP nel corso di un procedimento riguardante una violazione della proprietà intellettuale, gli Stati membri dispongono pur sempre della facoltà di farlo.

Infatti, il legislatore europeo ha previsto la possibilità, per gli Stati membri, di concedere ai titolari di diritti di proprietà intellettuale il diritto di ricevere un’informazione più ampia (ex art. 8 par. 3 lett. a) Dir. 2004/48/CE), a condizione che sia garantito un giusto equilibrio tra i diversi diritti coinvolti.

In tal senso, nel delicato contemperamento tra tutela della proprietà intellettuale e tutela dei dati personali, la Corte, nel caso di specie, non interviene in maniera risolutiva, rimandando semplicemente all’uniformità delle normative europee e alla discrezionalità che ogni Stato membro detiene.

Ad oggi, dunque, ogni Stato può continuare ad interpretare la questione in maniera diversa, lasciando il bilanciamento tra copyright e protezione dei dati inconcluso e rendendo ogni volta necessaria un’attenta analisi delle previsioni nazionali in materia.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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