In linea generale le relazioni commerciali continuative con clienti o fornitori con sede all’estero si inquadrano nei seguenti schemi contrattuali:
i) vendite consecutive di merce nel tempo ad un cliente fedele; oppure
ii) fornitura di merce; oppure
iii) concessione di vendita/distribuzione
Le relazioni d’affari in questione, quando non basate su un chiaro contratto scritto, sono sostanzialmente costituite dallo scambio di ordini e conferme d’ordine o di ordini del cliente, ai quali segue direttamente la consegna da parte del venditore italiano.
Tuttavia, non è infrequente che nel corso di questi rapporti, nati come semplici compravendite di merce, si instauri nel tempo un ulteriore rapporto non scritto, una sorta di contratto tacito quadro, che prevede impegni aggiuntivi rispetto alla semplice consegna delle merci.
Ad esempio, il venditore e il compratore concordano via e-mail l’impegno di fornire i prodotti a carico del fornitore a certe scadenze o secondo il bisogno dell’acquirente, un impegno minimo di acquisto, un obbligo di partecipazione alle fiere, un obbligo di promuovere le vendite dei prodotti in una certa zona oppure il compratore viene indicato sul sito web e sui cataloghi del venditore come distributore esclusivo per una certa zona ecc.
Il rapporto così configurato di fatto prosegue poi normalmente senza problemi fino al momento in cui, ad esempio, il fornitore decide di interrompere la relazione in atto a seguito di una variazione della propria strategia commerciale.
Se manca un contratto che attesti quali siano gli accordi tra le parti in queste situazioni il compratore potrebbe opporre al venditore che in realtà tra loro erano in atto non semplici vendite, ma un vero e proprio rapporto di fornitura o di concessione di vendita sulla base dello svolgimento di fatto del rapporto d’affari, con conseguente richiesta di un risarcimento danni per il mancato preavviso e, se la legge applicabile lo consente, anche un’indennità di cessazione del rapporto (quest’ultima nel solo ambito della concessione di vendita).
Si precisa sul punto che secondo la legge italiana la somministrazione (termine sostanzialmente equivalente, per quello che qui rileva, a quello di “fornitura”), contratto tipico, viene definita all’art.1559 c.c. come “il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.
Ugualmente la concessione di vendita/distribuzione, contratto atipico e quindi non espressamente regolato dal nostro codice civile, è connotata a sua volta da obblighi delle parti ben diversi ed aggiuntivi rispetto alla semplice vendita.
Possibili situazioni di fatto senza contratto: concessione di vendita o fornitura internazionale o acquirente estero fedele nel tempo
ACQUIRENTE FEDELE NEL TEMPO
L’esame delle situazioni di fatto sopra descritte è agevole quando il rapporto con il cliente fedele nel tempo non preveda nulla di più che il trasferimento della merce verso il corrispettivo di un prezzo.
Tuttavia, quando vi sono elementi aggiuntivi – anche taciti – che si possono trarre dalle pratiche instaurata tra le parti, la qualificazione del contratto come fornitura o concessione di vendita andrà effettuata caso per caso tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze della fattispecie concreta.
Dal punto di vista dell’Unione Europea, la sentenza della Corte di Giustizia Corman Collins del 2013 (Caso n. C‑9/12, sentenza del 19/12/2013) ha tratteggiato una prima distinzione tra le due fattispecie della vendita e della concessione di vendita, alla quale i giudici nazionali devono conformarsi.
Infatti, secondo la sentenza in questione:
i) se il rapporto tra le parti si limita alla consegna di merci si tratta di compravendita;
ii) se invece il rivenditore assume ulteriori obblighi relativi alla distribuzione dei prodotti (obblighi di promozione e/o pubblicitari, partecipazione a fiere, servizi vari), in cambio di un vantaggio di tipo economico (esclusiva, trasmissione di know how ed attività di formazione, agevolazioni di pagamento), il rapporto può essere inquadrato come concessione di vendita e quindi considerato prestazione di servizi.
Ciò comporta effetti diversi sulla legge applicabile al rapporto: applicazione della legge del paese del fornitore nel caso di vendita (e nel caso di rapporto di fornitura cioè con vincolo a fornire) e, al contrario, applicazione della legge del paese del distributore nel caso di prestazione di servizi.
Tuttavia, l’individuazione degli elementi da cui desumere se siano stati o meno assunti tali obblighi, viene demandata dalla Corte ai giudici nazionali, fermi i principi generali fissati dalla Corte di Giustizia Europea nella citata sentenza Corman- Collins.
Una volta individuato il tipo di rapporto in corso tra le parti – e quindi se di vendita o distribuzione- sarà individuata la legge applicabile alla relazione d’affari (Reg. CE 593/2008) e conseguentemente determinato se dovuta o meno un’indennità e/o un risarcimento al distributore.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano – Torino