Recupero crediti all’estero: una recente sentenza della Corte UE

Per gli imprenditori italiani che vogliono recuperare un credito verso un debitore con sede in Unione Europea l’ingiunzione di pagamento europea, meglio conosciuta come decreto ingiuntivo europeo, è uno degli strumenti certamente più efficaci.

Infatti, in caso di mancata opposizione al decreto, è possibile ottenere un titolo esecutivo che permette di procedere al pignoramento di somme o beni del debitore, previo rilascio del cosiddetto certificato di esecutività europeo, azionabile in qualsiasi Paese dell’Unione Europea dove il debitore possegga tali somme o beni.

A questo riguardo, la Corte di Giustizia UE, in una recente pronuncia (Causa C-347/18 del 04.09.2019), ha stabilito che una sentenza resa da una corte europea, una volta scaduti i termini per l’opposizione, non è più contestabile dal giudice chiamato ad emettere il certificato di esecutività, pur in presenza di dubbi circa la corretta individuazione del giudice che si è pronunciato sul merito.

La vicenda riguarda la richiesta formulata da un giudice italiano alla Corte di Giustizia comunitaria, affinché quest’ultima stabilisse se, in base al diritto processuale comunitario, la verifica d’ufficio circa la competenza del giudice che si è pronunciato nel merito rientri o meno tra le prerogative del giudice chiamato poi a rilasciare il certificato di esecutività per mancata opposizione.

La Corte UE, negando l’esistenza di tale prerogativa, ha quindi fissato il principio in base al quale il titolo esecutivo comunitario diventato definitivo a causa della mancata opposizione del debitore non sarà più bloccabile per incompetenza del giudice che si è pronunciato nel merito nel Paese in cui è stato emesso il provvedimento.

Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin

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