Recupero crediti in Francia: le procedure di référé

Nel caso in cui sia necessario procedere in Francia nei confronti di un debitore per il recupero di crediti rimasti insoluti, e qualora i tentativi in via stragiudiziale non si siano rivelati utili, è possibile per il creditore ricorrere, in alternativa, a:

– decreto ingiuntivo (per crediti superiori a 1.000-1.200 € e inferiori a 15.000 € circa);

– procedure di référé (generalmente per crediti di importo superiore); o

– procedimento ordinario.

Le procedure di référé, in particolare, sono uno strumento frequentemente  utilizzato in Francia, in quanto permettono di giungere rapidamente ad una decisione contempi di giudizio che variano da 6 mesi ad 1 anno al massimo, affidando la risoluzione della controversia ad un giudice unico.

A seguito di un’udienza pubblica, il giudice emette un’ordinanza immediatamente esecutiva e a titolo provvisorio (il creditore, cioè, può chiederne l’esecuzione immediata, nonostante un eventuale ricorso in appello da parte del debitore).

Tale strumento, tuttavia, è percorribile solamente in un numero limitato di casi, tra i quali rientrano:

i. il référé d’urgence : per i casi urgenti, il giudice può adottare tutte le misure non seriamente  contestabili da parte del debitore o comunque giustificate dalla presenza di un contenzioso tra le parti;

ii. il référé conservatoire: il giudice adotta misure cautelari atte a prevenire un danno;

iii. il référé injonction: avente lo scopo di ordinare l’esecuzione di un obbligo di fare;

iv. il référé expertise/probatoire: per la decisione di misure probatorie, a condizione che il processo non sia ancora iniziato.

v. il référé provision: nel quale il giudice viene definito “giudice dell’evidenza”, in quanto emette un’ordinanza che condanna il debitore a pagare somme che non sono adeguatamente contestabili da parte del medesimo debitore.

Tale référé provision, in particolare, richiede che il giudice si esprima su un credito certo ed esigibile, non essendo necessaria in tal caso una situazione di urgenza alla base della richiesta.

Qualora tuttavia il debitore-convenuto contesti il credito vantato adducendo motivi validi che si concretano in serie contestazioni delle domande del creditore-attore, quali, ad esempio, una consegna mancata o incompleta, difetti della merce, etc., il creditore-attore non potrà ricorrere al giudizio di référé (essendo il giudice dei référés in tal caso incompetente per le ragioni sopra dette).

In tale ipotesi si dovrà quindi instaurare un procedimento ordinario dinanzi al giudice di merito.

In conclusione, previa attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, per utilizzare la procedura di référé davanti alle corti francesi al fine  recuperare un credito commerciale nei confronti di un debitore con sede in Francia, è necessario che il creditore disponga di un credito certo ed esigibile e, inoltre, che non vi siano valide ragioni (“serie contestazioni”) che il debitore possa opporre al creditore per contestare il credito in questione.

In questo caso sarà possibile ricorrere alla procedura giudiziale d’urgenza in esame ed ottenere una pronuncia giudiziale provvisoriamente esecutiva in tempi rapidi che permetterà di procedere con il pignoramento dei beni del debitore.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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