Recupero crediti internazionale: l’ordinanza di sequestro conservativo europeo per congelare i fondi del debitore

Come già esposto in un precedente articolo del nostro blog, il sequestro conservativo europeo, istituito con il Regolamento Ue 655/2014, costituisce uno strumento utile per il recupero dei crediti commerciali nell’intero territorio dell’Unione Europea, in abbinamento al decreto ingiuntivo europeo. 

Scopo della procedura volta ad ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo europeo  (esperibile prima, durante o dopo il procedimento di merito volto ad accertare il credito) è quello di congelare i conti correnti del debitore  detenuti in uno o più Paesi Membri al fine di assicurare l’esecuzione futura del proprio credito (o comunque fungere da deterrente per ottenerne il pagamento il prima possibile) impedendo ai debitori di evitare il pagamento semplicemente spostando i capitali da un Paese all’altro dell’UE. 

In generale, una delle difficoltà per rendere fruttuoso il recupero del proprio credito, anche a seguito di favorevole provvedimento del giudice di merito, consiste nella individuazione dei beni del debitore, a maggior ragione se collocati all’estero.  

L’istituzione del regolamento in esame offre quindi all’esportatore italiano, in caso di mancato pagamento dell’acquirente, la possibilità di domandare al giudice competente individuato in base alle norme europee:  
i-di individuare, anche in via telematica, i conti correnti del debitore nel territorio dell’Unione Europea  
e
ii-di emettere, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, l’ordinanza di sequestro conservativo europeo al fine di congelare i conti correnti del debitore ed assicurarsi la soddisfazione del proprio credito.

La novità sul tema è rappresentata dalla recente approvazione dello schema di decreto legislativo (sul quale si stanno ora esprimendo le commissioni parlamentari) indirizzato ad adeguare la normativa processuale italiana al regolamento europeo rendendo più agevole ed operativa la procedura davanti ai nostri giudici. 

In particolare, lo schema di decreto approvato disciplina la ricerca delle informazioni con modalità telematiche necessarie per consentire l’effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti, individuando procedura specifica ed autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso alle banche dati pubbliche del debitore. 

Più nel dettaglio, viene poi individuato il giudice competente nei casi in cui il credito risulta da atto pubblico, nei casi in cui la domanda di sequestro del creditore viene rigettata e nei casi di opposizione all’ esecuzione da parte del debitore. 

Infine, vengono individuate le norme del codice di procedura civile applicabili all’ esecuzione dell’ordinanza di sequestro e quelle per impugnare i provvedimenti emessi dal giudice. 

Avv. Marcello Mantelli 
Avv. Massimiliano Gardellin 

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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