Come già anticipato su questo blog, dallo scorso luglio si attendeva il parere di Camera e Senato sul decreto legislativo attuativo del Regolamento UE 655/2014 in materia di sequestro conservativo sul conto del debitore.
– Il sequestro conservativo europeo, giova ricordare, costituisce uno strumento utile per il recupero dei crediti commerciali nell’intero territorio dell’Unione europea, in eventuale “abbinamento” al decreto ingiuntivo europeo. Si tratta di uno strumento utile per il creditore in quanto gli consente di ottenere in via giudiziale un titolo volto a “congelare” i conti correnti bancari del debitore nell’Unione Europea (“freezing order”).
A tal proposito, il parere favorevole di Camera e Senato è stato espresso all’inizio di settembre tramite l’approvazione di un testo volto a disciplinare la ricerca delle informazioni relative al debitore per consentire l’effettivo e veloce recupero transfrontaliero dei crediti, individuando procedura specifica ed autorità di informazione competente a provvedere sulla richiesta di accesso alle banche dati pubbliche del debitore.
Nello specifico, il decreto regola le modalità in base alle quali effettuare la ricerca dei conti da sequestrare nei territori dell’Unione europea, richiamando in particolare le procedure telematiche previste all’art. 492-bis del Codice di procedura civile.
Il procedimento per ottenere il sequestro conservativo è inoltre esperibile prima, durante o dopo il procedimento di merito volto ad accertare il credito e si caratterizza per l’attivazione di uno scambio di informazioni tra l’autorità giudiziaria e l’autorità di informazione del Paese in cui si ritiene vi siano i conti da congelare. Il creditore rimane estraneo a questa fase della procedura.
Qualora il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria, è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza/sede/dimora/domicilio. Qualora invece il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, sono competenti le autorità giudiziarie dello Stato membro in cui è stata emessa tale decisione.
La procedura così avviata, a livello italiano, permetterà dunque di analizzare le informazioni contenute all’interno dell’anagrafe tributaria, oltre all’archivio dei rapporti finanziari e alle banche dati degli enti previdenziali.
Le nuove previsioni in materia di sequestro conservativo europeo vanno ad affiancarsi ai procedimenti nazionali senza sostituirli. Da ricordare che sono espressamente escluse alcune materie tra cui quella fiscale, doganale, i diritti patrimoniali derivanti da rapporti tra coniugi, testamenti e successioni).
La recente approvazione del decreto legislativo permetterà dunque di adeguare la normativa processuale italiana al regolamento europeo, rendendo più agevole ed operativa la procedura europea davanti ai giudici italiani.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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