Regno Unito: Covid-19, causa di forza maggiore e frustration

Continuiamo la nostra analisi di sintesi circa gli effetti della Pandemia Covid-19 sui contratti commerciali nazionali e internazionali e sulle soluzioni normative previste nei singoli contesti nazionali (come in Italia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania e Spagna precedentemente analizzati in questo blog).

Oggi poniamo l’attenzione sul Regno Unito, Paese di Common Law, nel quale non è prevista una disciplina normativa specifica sulla causa di “forza maggiore”, prevista invece nei codici civili dei Paesi appartenenti ai sistemi di Civil Law (ad esempio Italia, Spagna, Francia e Germania).

L’impostazione del Common Law tende infatti a privilegiare maggiormente il principio della cd sanctity of the contract che comporta una quasi intangibilità della volontà delle parti espressa nel contratto mentre l’impostazione di Civil Law è meno rigida sul punto e presenta più spazi di adattamento per la parte in difficoltà.

Ricordiamo poi che il Regno Unito non ha sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980, in seguito la “Convenzione”). Di conseguenza, nell’ambito della vendita internazionale non troverà neppure applicazione l’art. 79 della Convenzione relativo alla causa di forza maggiore, salvo che il contratto di vendita internazionale preveda espressamente l’applicazione della Convenzione o il caso in cui le norme di diritto internazionale privato applicabili portino comunque all’applicazione della legge di uno Stato contraente che ha ratificato la Convenzione (si veda in proposito l’articolo pubblicato su questo blog).

Nella prassi contrattuale inglese è tuttavia frequente reperire clausole che regolano i casi di forza maggiore, ma purtroppo non è così frequente che regolino le ipotesi di epidemie di massa, sebbene le clausole in questione potrebbero fare riferimento a provvedimenti della pubblica Autorità che impediscono l’esecuzione del contratto (Si veda in proposito il Corona Virus Act 2020 inglese che ha imposto la chiusura di alcune attività economiche).

Ovviamente, qualora sia presente una tale clausola nel contratto, questa dovrà essere attentamente analizzata per verificare se l’attuale Pandemia possa costituire una causa di esenzione di responsabilità del mancato adempimento della parte colpita da FM.

Al contrario, qualora il contratto regolato dal diritto inglese nulla preveda sul punto, non esistendo una norma generale che regoli la questione, le possibilità di rimanere esentati da responsabilità per inadempimento saranno molto ridotte e ciò vale anche nel caso specifico della Pandemia da Covid-19.

Una delle poche eccezioni a tale circostanza, riguarda l’applicazione della dottrina inglese della “frustration”, secondo la quale, in estrema sintesi, le parti possono essere sollevate dalle loro obbligazioni contrattuali nel solo caso in cui il contratto sia stato “frustrato” a causa di:

-un evento che si manifesta successivamente alla stipula del contratto;

-l’evento rende la prestazione impossibile (=materialmente impossibile) o illegale (è contro la legge) o radicalmente diversa rispetto a quanto originariamente pattuito (=l’evento determina una difficoltà estrema ed irragionevole che muta la natura originaria del contratto);

-l’evento non dipende dalla volontà delle parti (è cioè al di fuori del loro ragionevole controllo);

-l’evento non è previsto nel contratto (la parte colpita non si è cioè quindi assunta nel contratto lo specifico rischio dell’evento).

Dati gli stretti requisiti da soddisfare la dottrina della “frustration” trova limitata applicazione (si veda a titolo di esempio il caso Davis Contractors Limited v Fareham Urban District Council del 1956, AC 696) e questa è anche la ragione per la quale la prassi tende a regolare la questione in specifiche clausole contrattuali.

Pertanto, nel caso specifico dell’epidemia Covid-19 – non essendo prevista dalla legge inglese alcuna regolamentazione in materia – gli steps da seguire sono, in sintesi, i seguenti:

1) verificare se nel contratto sia stata prevista una specifica clausola di forza maggiore che regoli ipotesi nelle quali si possa far rientrare l’attuale Pandemia (ad esempio plague, mass-disease) anche attraverso il riferimento a previsioni normative inglesi collegate alla Pandemia (restrizioni nella produzione, nei trasporti ecc);

2) verificare in mancanza di clausola contrattuale specifica sulla causa di forza maggiore quale sia la legge applicabile e, qualora sia quella inglese, verificare se vi sono i presupposti per applicare la dottrina della frustration, tenendo conto che dovrà essere presente un nesso di causalità tra l’invocata causa di forza maggiore/frustration e il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali e che si dovrà fornire prova delle circostanze invocate (e quindi delle ragioni per le quali la prestazione sia diventata impossibile, delle misure adottare per mitigarne le conseguenze e degli sforzi per riprendere l’adempimento).

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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