Regno Unito: Covid-19, causa di forza maggiore e frustration

Continuiamo la nostra analisi di sintesi circa gli effetti della Pandemia Covid-19 sui contratti commerciali nazionali e internazionali e sulle soluzioni normative previste nei singoli contesti nazionali (come in Italia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania e Spagna precedentemente analizzati in questo blog).

Oggi poniamo l’attenzione sul Regno Unito, Paese di Common Law, nel quale non è prevista una disciplina normativa specifica sulla causa di “forza maggiore”, prevista invece nei codici civili dei Paesi appartenenti ai sistemi di Civil Law (ad esempio Italia, Spagna, Francia e Germania).

L’impostazione del Common Law tende infatti a privilegiare maggiormente il principio della cd sanctity of the contract che comporta una quasi intangibilità della volontà delle parti espressa nel contratto mentre l’impostazione di Civil Law è meno rigida sul punto e presenta più spazi di adattamento per la parte in difficoltà.

Ricordiamo poi che il Regno Unito non ha sottoscritto la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (Vienna, 1980, in seguito la “Convenzione”). Di conseguenza, nell’ambito della vendita internazionale non troverà neppure applicazione l’art. 79 della Convenzione relativo alla causa di forza maggiore, salvo che il contratto di vendita internazionale preveda espressamente l’applicazione della Convenzione o il caso in cui le norme di diritto internazionale privato applicabili portino comunque all’applicazione della legge di uno Stato contraente che ha ratificato la Convenzione (si veda in proposito l’articolo pubblicato su questo blog).

Nella prassi contrattuale inglese è tuttavia frequente reperire clausole che regolano i casi di forza maggiore, ma purtroppo non è così frequente che regolino le ipotesi di epidemie di massa, sebbene le clausole in questione potrebbero fare riferimento a provvedimenti della pubblica Autorità che impediscono l’esecuzione del contratto (Si veda in proposito il Corona Virus Act 2020 inglese che ha imposto la chiusura di alcune attività economiche).

Ovviamente, qualora sia presente una tale clausola nel contratto, questa dovrà essere attentamente analizzata per verificare se l’attuale Pandemia possa costituire una causa di esenzione di responsabilità del mancato adempimento della parte colpita da FM.

Al contrario, qualora il contratto regolato dal diritto inglese nulla preveda sul punto, non esistendo una norma generale che regoli la questione, le possibilità di rimanere esentati da responsabilità per inadempimento saranno molto ridotte e ciò vale anche nel caso specifico della Pandemia da Covid-19.

Una delle poche eccezioni a tale circostanza, riguarda l’applicazione della dottrina inglese della “frustration”, secondo la quale, in estrema sintesi, le parti possono essere sollevate dalle loro obbligazioni contrattuali nel solo caso in cui il contratto sia stato “frustrato” a causa di:

-un evento che si manifesta successivamente alla stipula del contratto;

-l’evento rende la prestazione impossibile (=materialmente impossibile) o illegale (è contro la legge) o radicalmente diversa rispetto a quanto originariamente pattuito (=l’evento determina una difficoltà estrema ed irragionevole che muta la natura originaria del contratto);

-l’evento non dipende dalla volontà delle parti (è cioè al di fuori del loro ragionevole controllo);

-l’evento non è previsto nel contratto (la parte colpita non si è cioè quindi assunta nel contratto lo specifico rischio dell’evento).

Dati gli stretti requisiti da soddisfare la dottrina della “frustration” trova limitata applicazione (si veda a titolo di esempio il caso Davis Contractors Limited v Fareham Urban District Council del 1956, AC 696) e questa è anche la ragione per la quale la prassi tende a regolare la questione in specifiche clausole contrattuali.

Pertanto, nel caso specifico dell’epidemia Covid-19 – non essendo prevista dalla legge inglese alcuna regolamentazione in materia – gli steps da seguire sono, in sintesi, i seguenti:

1) verificare se nel contratto sia stata prevista una specifica clausola di forza maggiore che regoli ipotesi nelle quali si possa far rientrare l’attuale Pandemia (ad esempio plague, mass-disease) anche attraverso il riferimento a previsioni normative inglesi collegate alla Pandemia (restrizioni nella produzione, nei trasporti ecc);

2) verificare in mancanza di clausola contrattuale specifica sulla causa di forza maggiore quale sia la legge applicabile e, qualora sia quella inglese, verificare se vi sono i presupposti per applicare la dottrina della frustration, tenendo conto che dovrà essere presente un nesso di causalità tra l’invocata causa di forza maggiore/frustration e il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali e che si dovrà fornire prova delle circostanze invocate (e quindi delle ragioni per le quali la prestazione sia diventata impossibile, delle misure adottare per mitigarne le conseguenze e degli sforzi per riprendere l’adempimento).

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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