Regno Unito: trattative e responsabilità precontrattuale in common law

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Come analizzato a proposito del sistema francese, se la negoziazione tra le parti è giunta ad uno stadio molto avanzato, il libero recesso dalle trattative incontra dei limiti.

Abbiamo analizzato la tradizione dei paesi di civil law (esaminando in particolare la disciplina in materia nei sistemi italiano e francese), mentre un discorso a sé merita il modo in cui le trattative precontrattuali vengono classificate all’interno dei sistemi di common law (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, etc.).

In questi sistemi – in particolare nel Regno Unito – non viene riconosciuto alcun generale dovere di buona fede precontrattuale.

Ad esempio, nel caso si stia negoziando con un partner inglese un contratto di distribuzione, secondo l’ordinamento italiano, interrompere le trattative in mala fede, dopo aver fatto insorgere nella controparte una ragionevole aspettativa che il contratto sarebbe stato concluso, può far sorgere una responsabilità per danni, diversamente da quanto avverrebbe secondo il diritto anglosassone (si veda il caso pilota Walford v. Miles – 1992, House of Lords e Shaker v Vistajet Group Holding SA – 2012, Alta Corte di Giustizia).

In UK ciascuna parte può quindi, legittimamente, recedere dalle negoziazioni “at any time and for any reason” (principio dell’autonomia negoziale). Infatti, nell’ordinamento giuridico inglese, la doctrine of consideration impone che ciascuna parte può validamente vincolarsi ad un dato obbligo o divieto esclusivamente se a tale impegno corrisponde un reciproco sacrificio compiuto dall’altra parte.

Tuttavia, una forma di tutela della parte lesa dall’interruzione delle trattative viene garantita non in base ad un principio di buona fede contrattuale – che, come detto, in tali sistemi non esiste – ma sulla base di alcune delle principali categorie della Tort Law, come la misrepresentation.

Si tratta di una falsa rappresentazione dei fatti rilevanti per la conclusione del contratto o di una dichiarazione non veritiera. Può essere di tre tipi:

1. fraudolent, quando il dichiarante ha emesso la dichiarazione sapendo che essa non corrispondeva al vero;

2. negligent, quando vi sia comportamento colposo da parte del dichiarante; oppure

3. innocent, quando il dichiarante non era a conoscenza della falsità della sua dichiarazione.

In altre parole, si può dire che la misrepresentation non è lontana dalle ipotesi civilistiche dei vizi del consenso ed è una delle cause di invalidità del contratto.

Un caso, infine, estremamente particolare, in cui l’ordinamento giuridico inglese arriva a garantire, eccezionalmente, una forte tutela alla parte che ha fatto ragionevolmente affidamento sulla conclusione di un contratto, che non viene formalmente concluso a causa di una improvvisa interruzione delle trattative, è rappresentato dall’istituto della property estoppel.

In base a tale istituto, se le parti:

– raggiungono un accordo verbale per il trasferimento della proprietà di un immobile; e se

– la parte (che dovrebbe ottenere la proprietà dell’immobile) fa affidamento sull’accordo verbale raggiunto ed inizia a sostenere delle spese ingenti ed irreversibili,

allora, qualora il proprietario si rifiuti di formalizzare l’accordo verbale, la parte lesa può, eccezionalmente, ricorrere in giudizio ed ottenere, sulla base dell’istituto della property estoppel, una sentenza, nella quale il giudice ordina l’esecuzione dell’accordo verbale, sebbene esso non sia stato mai formalizzato.

In tal senso, non viene tutelato il diritto della parte a che l’altra effettui le trattative secondo buona fede, ma viene tutelato l’interesse al conseguimento del risultato finale dello scambio.

In conclusione, si può affermare come nel diritto inglese, malgrado vi sia uno spiraglio di apertura nei confronti della tutela della parte lesa dall’interruzione delle trattative, non è possibile affermare che vi sia un riconoscimento del principio di buona fede e responsabilità precontrattuale.

Un valido aiuto nel gestire i rapporti commerciali con partners inglesi può dunque venire dal ricorso ai c.d. “accordi precontrattuali”, i quali, se redatti in maniera precisa e, per quanto possibile completa, permettono di evitare di lasciare margini di incertezza circa il contenuto e l’eventuale effetto vincolante della trattativa.

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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