Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Una recente sentenza della Corte di Appello di Milano, la n. 576 pubblicata in data 27 febbraio 2024, ha delineato i confini di applicazione della disciplina del codice del consumo relativamente ad una richiesta di risarcimento danni per prodotto difettoso, individuandone i limiti operativi.
Il caso portato all’attenzione della Corte aveva per oggetto la richiesta di risarcimento danni avanzata da un’impresa italiana nei confronti di una società costruttrice di veicoli industriali. L’acquirente adoperava il mezzo nell’esercizio della propria attività imprenditoriale custodendolo nei propri locali.
La motrice di un automezzo acquistato si incendiava a causa un difetto tecnico; l’incendio si propagava anche all’immobile dove il mezzo era parcheggiato causando ingenti danni all’acquirente. Lo stesso, adiva le vie giudiziarie per ottenere l’integrale ristoro dei danni patiti, invocando la tutela accordata al consumatore.
La questione veniva deferita al giudice di secondo grado, il quale coglieva l’opportunità per chiarire in via definitiva il confine tra le fattispecie regolate dalla disciplina consumeristica dettata dal Codice del Consumo di matrice europea e quelle soggette alla generale disciplina del Codice Civile assumendo quali parametri di discernimento non solo la tipologia del danno occorso, ma soprattutto la qualità del danneggiato.
Nel caso di specie, il malfunzionamento aveva del tutto distrutto il mezzo di proprietà di una ditta di autotrasporti danneggiando di conseguenza l’immobile di pertinenza.
La Corte d’appello, sulla scia di conforme giurisprudenza di legittimità (tra cui si ricorda la Sentenza di Cassazione Civile n. 19414/2013) ha escluso l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore prevista nel Codice del Consumo posto che, a prescindere dall’accertamento del malfunzionamento del prodotto che avrebbe scatenato l’incendio, il pregiudizio arrecato aveva interessato un bene utilizzato nell’esercizio di un’attività professionale.
La normativa del Codice del Consumo invece è strettamente circoscritta alla figura del “consumatore” e non a chi esercita un’attività imprenditoriale.
Rileva inoltre la definizione di danno risarcibile come prevista dall’art. 9 della Direttiva CE 2001/95, richiamata nell’articolo 123 del Codice del Consumo, che individua lo stesso quale conseguenza di eventi quali la “… morte …” o le “… lesioni personali …” o a pregiudizi quali la “… distruzione di una cosa diversa dal prodotto purché … normalmente destinato all’uso e consumo privato …e … per proprio uso o consumo privato …”. Tutte queste ipotesi, oltre ad essere circoscritte alla sfera privata, sono riconducibili solo alle persone fisiche. Di conseguenza ogni tipo di evento ai danni di un’impresa sarà escluso dall’applicazione di tali regole.
Sempre sul danno risarcibile, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la nozione di “danno risarcibile” come esposta in precedenza non è assimilabile al c.d. «danno commerciale» prodottosi in capo all’operatore economico nell’esercizio del suo business, ma accorda tutela solo per i danni arrecati alla persona o ai beni del consumatore (Cass. Civ. 07.05.2013, n. 9254).
In conclusione, come chiarito dalla Corte d’appello di Milano, l’applicabilità della normativa sulla responsabilità per prodotto difettoso trova il suo limite nel soggetto che si avvale del diritto al risarcimento, escludendo l’applicabilità della tutela prevista dal Codice del Consumo nel caso in cui il danneggiato sia un’impresa o un imprenditore nell’esercizio della propria attività economica, con notevoli risvolti in ambito probatorio, per quanto riguarda i termini per agire in giudizio e le modalità per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
