Necessaria una Due Diligence rafforzata per le esportazioni verso Paesi confinanti con la Russia, notoriamente considerati come “point of transhipment”
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
L’UE ha adottato il 23/6/2023 l’11° pacchetto di misure (Regolamento 2023/1214) volte a inasprire le sanzioni economiche esistenti contro la Russia.
Il nuovo pacchetto di sanzioni è ispirato principalmente a finalità di antielusione delle altre misure restrittive imposte finora. Infatti, le nuove misure, da un lato rafforzano i controlli sulle esportazioni e, dall’altro, introducono un nuovo meccanismo per controllare le aziende non russe sospettate di aggirare i divieti.
In particolare, viene introdotto un nuovo strumento che permetterà di regolare e limitare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di certe merci e tecnologie ad alto rischio e sanzionate verso determinati Paesi terzi, individuati come “aventi un rischio continuo e particolarmente elevato di elusione delle sanzioni”, quali ad esempio Armenia, Uzbekistan e Kazakistan.
Per effetto delle nuove disposizioni, tutti i soggetti non appartenenti alla UE che collaborano nell’eludere le sanzioni imposte da quest’ultima, specialmente attraverso la riesportazione di beni soggetti a sanzioni dell’UE in Russia, potranno essere destinatari di sanzioni finanziarie.
In aggiunta, il nuovo pacchetto di sanzioni incide sui cosiddetti obblighi di segnalazione: gli Stati membri dovranno ora condividere con la Commissione e con gli altri Stati membri qualsiasi decisione di respingere una domanda di autorizzazione e dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri nel caso in cui vogliano concedere un’autorizzazione sostanzialmente identica a quella già negata da un altro Stato membro.
Questi obblighi, già previsti per i beni a duplice uso, sono ora estesi a tutte le deroghe previste dalle sanzioni economiche alla Russia (Regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio).
Le nuove disposizioni hanno poi lo scopo di tutelare i diritti di proprietà intellettuale impedendo che beni e tecnologie costituenti il Know-how delle imprese dell’UE, per i quali sono state previste restrizioni all’esportazione, vengano invece prodotti in Russia o in altri Paesi e successivamente trasferiti in Russia.
Viene inoltre esteso il divieto di transito per alcuni beni sensibili (art 2 bis, 3 quater 1bis), salva la previsione di alcune deroghe, ed introdotti nuovi divieti sui trasporti.
Dal punto di vista soggettivo, l’11° pacchetto prevede l’inclusione di 87 nuove entità e persone fisiche nelle liste dei soggetti destinatari di divieti e restrizioni: oltre alle entità russe e iraniane già presenti nell’elenco, ora sono incluse anche entità registrate in Cina, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Siria e Armenia. Con queste nuove aggiunte, l’allegato IV include ora quasi 600 nominativi.
Si tratta di un aspetto verso il quale le imprese devono prestare la massima attenzione, tenuto conto che i “soggetti listati” sono poi sottoposti ad un divieto di ingresso e di transito nel territorio della UE: occorre quindi molta cautela nell’emissione di lettere d’invito per affari, destinate ai soggetti russi, accertandosi che questi ultimi non siano stati listati.
In generale, si segnala poi un inasprimento delle restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici e la semplificazione delle liste dei beni industriali oggetto di restrizioni che consentirà di identificare con più precisione i beni soggetti a divieti di esportazione e minimizzare così la possibilità di elusione delle sanzioni mediante una classificazione errata dei prodotti.
Sono stati introdotti 228 nuovi codici di classificazione doganale dei prodotti, che ampliano notevolmente le restrizioni, prevendo per 23 codici specifici una finestra di “wind-down” che escluderà l’applicazione dei divieti fino al 25/9/2023 con riferimento ai contratti conclusi prima del 24/6/2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
In conclusione, tutte le imprese interessate dall’applicazione di questo nuovo pacchetto di sanzioni, per poter continuare ad operare in sicurezza con partner russi oppure aventi sedi nei Paesi sospettati di eludere le misure adottate dalla UE, dovranno in primis riaggiornare le proprie Enhanced Due Diligence (EDD) con riferimento ai soggetti con cui fanno affari e procedere poi alla verifica dei propri prodotti, sulla base degli aggiornamenti apportati agli elenchi dei beni oggetto di divieti o restrizioni.