Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Il 14 giugno 2023 è entrato in vigore il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, che apporta modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221; quest’ultimo individua le norme che regolano la circolazione dei beni a duplice uso (Regolamenti dell’Unione Europea (UE) 2021/821 e 2019/125), e disciplina il sistema sanzionatorio per le violazioni delle misure restrittive imposte dall’UE, ad esempio nei confronti della Russia in base al Regolamento (UE) n. 833/2014.
Il recente D.L. n. 69/2023 apporta modifiche significative alle misure restrittive dell’UE, trasformando le violazioni dei divieti di importazione imposti dalle misure restrittive in reati. Inoltre, stabilisce una regolamentazione interna completa e coerente in materia di sanzioni dell’UE, eliminando le precedenti incongruenze.
Le principali modifiche introdotte dal decreto-legge n. 69/2023 riguardano le seguenti aree:
Sistema sanzionatorio per la violazione delle misure restrittive dell’UE
Le violazioni delle misure restrittive dell’UE, come ad esempio i divieti di esportazione dei prodotti listati, già considerati reati dalla precedente normativa, a seguito dell’eliminazione del minimo edittale di due anni di reclusione, sono ora puniti con una pena massima di reclusione fino a sei anni; similmente è sanzionato il neo introdotto divieto di importazione dei prodotti listati dalla Russia.
Per contro, la violazione del congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse, le cosiddette “sanzioni individuali”, sono invece ancora soggette a sanzioni amministrative dal valore compreso tra € 5.000 e € 500.000 ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 109/2007.
Inoltre, l’esecuzione di prestazione di servizi ristretti e la partecipazione o esecuzione in appalti, concessioni o contratti pubblici ristretti in assenza di autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è ora punita con la reclusione fino a sei anni e la multa dai € 25.000 a € 250.000 (cfr. art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 221/2017). L’esecuzione di operazioni in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione è oggi sanzionata con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. In caso di violazione di ulteriori obblighi di comunicazione e tenuta registri è introdotta la sanzione amministrativa da € 15.000 a € 90.000.
Sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal regolamento sui prodotti a duplice uso
L’esportazione di beni a duplice uso senza autorizzazione o con autorizzazione ottenuta tramite informazioni false, già qualificata reato dalla precedente normativa, è ora punita con una pena massima di reclusione fino a sei anni e con una multa compresa tra € 25.000 e € 250.000 (Art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 221/2017). Similmente è punita la prestazione di assistenza tecnica non autorizzata con riferimento a beni a duplice uso o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false. L’esecuzione di operazioni in violazione dei requisiti stabiliti nell’autorizzazione concessa è invece attualmente punibile con la reclusione fino a quattro anni e una multa compresa tra € 15 000 e € 150 000.
La mancata notifica all’autorità competente italiana in caso di condizioni per l’applicazione delle clausole onnicomprensive è soggetta a una pena detentiva fino a due anni e a un’ammenda compresa tra € 15 000 e € 90 000.
La mancata presentazione di relazioni semestrali sull’uso delle autorizzazioni generali con ambito di applicazione dell’Unione («UGEA») dell’Italia (nazionale, «AGN») è ora punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 15 000 e € 90 000.
Sequestro forzato
In caso di impossibilità di sequestrare i beni coinvolti nell’attività criminosa, il giudice può ordinare il sequestro di altre somme di denaro o beni di pari valore posseduti dal condannato, compresi beni e risorse indirettamente posseduti.
Modifiche delle autorizzazioni e altri aspetti pertinenti
Le norme riguardanti le autorizzazioni alle esportazioni hanno subito modifiche per consentire la concessione di autorizzazioni specifiche individuali e globali individuali per un periodo massimo di due anni. Infine, è stato introdotto un nuovo obbligo di autorizzazione per quanto riguarda i trasferimenti intracomunitari di materiali classificati o di informazioni incluse in prodotti a duplice uso, che sono stati soggetti ad autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento delle informazioni sulla sicurezza (DIS).