Sanzioni Usa-Iran: impatto sul commercio

Sanzioni secondarie tra società europee e iraniane alla luce del Regolamento di blocco Ue

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

A maggio 2021 un avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha emesso un parere in cui ha stabilito che la decisione di un’entità UE di porre fine ad un rapporto contrattuale con una parte iraniana dovrebbe essere considerata invalida se è stata presa con il solo fine di rispettare le sanzioni secondarie statunitensi (ossia sanzioni nei confronti di soggetti fisici e giuridici non americani che effettuino operazioni in determinati settori nell’economia iraniana).

In un simile caso, quindi, il giudice nazionale dell’Unione europea dovrebbe ordinare il proseguimento del rapporto contrattuale in corso.

Questo poiché, secondo l’avvocato generale, a livello europeo bisogna tenere in considerazione la valenza del c.d. Regolamento di blocco (n. 2271/1996) recentemente modificato, il quale mira a “neutralizzare” gli effetti della normativa americana in materia di sanzioni Iran.

Il Regolamento di Blocco qualifica, infatti, come lesive per gli interessi economici e finanziari dell’Unione, e pertanto inefficaci in UE, tutte le prescrizioni americane in materia di sanzioni secondarie.

In tal senso, il Regolamento riconosce in capo ai soggetti fisici e giuridici dell’Unione:

1) il divieto di accettare o eseguire nell’Ue qualsiasi sentenza di un tribunale esterno all’Unione che renda efficaci verso un soggetto europeo le sanzioni secondarie americane;

2) il divieto di osservare richieste o divieti basate o derivanti dagli atti istitutivi delle sanzioni secondarie;

3) il diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, causati alle persone fisiche o giuridiche europee impegnate in scambi internazionali verso l’Iran e derivanti dall’applicazione da parte di altri soggetti delle sanzioni secondarie americane.

In questo modo il Regolamento di Blocco chiarisce che, da un punto di vista giuridico, l’Iran non è un paese sottoposto ad embargo e quindi i soggetti europei hanno il diritto di commerciare con l’Iran in maniera libera e non sanzionata (a meno che non si tratti di settori sensibili).

In caso di conferma da parte della CGUE del parere reso dall’avvocato generale, le società iraniane che sono state oggetto di sanzioni statunitensi verrebbero certamente avvantaggiate, e tuttavia – nel caso in cui un’entità dell’UE rifiuti di contrattare con un’impresa iraniana alla luce dei molti rischi associati all’attività – poco cambierebbe, in quanto non è possibile costringere le imprese europee a fare affari con quelle iraniane.

Resta ora da vedere quale sarà la decisione della CGUE – la quale dovrebbe far luce su un argomento delicato e più che mai attuale – e come verrà implementata dai singoli Stati.

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