Secondo punto del decalogo sulla vendita internazionale di merci: forma e modi per perfezionare un contratto di vendita

Nel presente articolo esaminiamo la forma e le modalità di perfezionamento (cd conclusione) del contratto di vendita internazionale di merci sulla base delle disposizioni previste nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (in seguito “la Convenzione”).

LA FORMA

La Convenzione è stata ad oggi ratificata da 89 Stati (l’ultimo Stato aderente in ordine cronologico è la Palestina) e conta su una giurisprudenza applicativa uniforme di riferimento consolidata nel corso di alcuni decenni.

La Convenzione unifica le regole sulla vendita internazionale e perfino l’interpretazione delle regole in caso di controversie tra gli operatori economici.

Ciò porta grande vantaggio agli scambi commerciali tra imprese che si trovano ad operare, in caso di applicazione della Convenzione vuoi per scelta nel contratto, vuoi per l’applicazione dei meccanismi di applicazione che abbiamo esaminato nella prima puntata del decalogo, nell’ambito di un insieme di regole comuni più appropriate per il commercio internazionale rispetto alle singole normative nazionali.

La libertà di forma del contratto così come prevista dalla Convenzione rientra tra queste regole che riteniamo più appropriate al modo di fare affari delle imprese.

Infatti, secondo la Convenzione il contratto di vendita, le sue modifiche e perfino il suo scioglimento non sono soggetti a requisiti di forma (artt.11 e 29).

Tale assoluta libertà di forma (la cd “informalità” del contratto) copre sia i requisiti di validità del contratto sia la prova del contratto (che non è quindi soggetta ai limiti processuali nazionali, ad esempio in Italia sono posti limiti alla prova testimoniale in materia di contratti nazionali), con l’eccezione di alcuni Stati che hanno posto delle riserve sulla libertà di forma quali Argentina, Bielorussia, Russia, Lettonia, Lituania, Paraguay, Ucraina ed Ungheria richiedendo questi ultimi  in sostanza, che venga rispettata la loro forma nazionale per concludere una vendita internazionale (normalmente si tratta della forma scritta).

Ne consegue che secondo gli artt.11 e 29, un contratto di vendita internazionale potrà essere validamente perfezionato, ad esempio verbalmente, telefonicamente, via email, scambio di messaggi di testo ecc….

Pertanto, una vendita di merce via telefono o tramite messaggio wa, sarà pienamente valida in caso di applicazione della Convenzione al rapporto commerciale in atto tra le parti.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Per quanto come ora visto la forma del contratto di vendita internazionale sia libera occorre domandarsi come si perfezioni il contratto tra venditore e compratore e quale sia il meccanismo che porta le parti a poter affermare che vi sia un contratto vincolante tra di loro e portatore di reciproci diritti ed obblighi (di norma costituiti da un lato dal dover consegnare la merce e garantirne la proprietà e dall’altro pagarne il prezzo).

In primo luogo va evidenziato che la Convenzione regola il meccanismo oggettivo che porta all’accordo contrattuale ma non regola i requisiti soggettivi delle parti contrattuali vale a dire la loro capacità a contrarre, a stipulare il contratto.

Questa capacità, costituita in particolare (ma non solo) dal disporre del potere di firmare il contratto, andrà verificata secondo il diritto nazionale applicabile caso per caso in abbinamento con la Convenzione (e cioè secondo la legge applicabile al contratto scelta dalle parti o secondo la legge applicabile al contratto in mancanza di scelta espressa dalle parti nel medesimo).

Per quanto riguarda invece il processo oggettivo di formazione del contratto possiamo sempre individuare due elementi fondamentali: la proposta e l’accettazione.

La proposta dovrà essere ex art.14 della Convenzione “sufficientemente precisa” indicando almeno:

-i beni (merci) oggetto del contratto;

-la definizione o la definibilità della loro tipologia, quantità e prezzo (ma quest’ultimo potrebbe in teoria non essere indicato, nel qual caso secondo la Convenzione si farà riferimento al prezzo generalmente praticato per beni simili all’epoca della conclusione del contratto).

La proposta diviene efficace nel momento in cui viene comunicata al destinatario presso la sua sede di affari.

La proposta, se non contrassegnata come irrevocabile, potrà naturalmente essere ritirata/revocata ma a certe condizioni: la revoca deve avvenire prima che essa pervenga al destinatario o comunque prima che il destinatario abbia espresso la propria accettazione alla proposta stessa.

Ad esempio, nel caso di un’offerta di vendita, via email, di una partita di merce pregiata, inviata via email al potenziale acquirente, il venditore potrà procedere alla revoca dell’offerta a patto che ciò avvenga prima che il compratore abbia mandato la sua email di accettazione.

L’accettazione della proposta può avvenire sia attraverso una dichiarazione (scritta o orale) sia attraverso un comportamento concludente, con la precisazione che il silenzio per la Convenzione non ha il valore di accettazione.

Scrivere in calce ad una conferma d’ordine inviata dal venditore al compratore che in mancanza di risposta entro ad esempio 48 ore il contratto si intenderà perfezionato, non ha quindi valore giuridico e ci si espone al rischio di vedersi restituire la merce consegnata al compratore a seguito di una tale improvvida indicazione nella conferma d’ordine, salvo che non vi sia una prassi contrattuale instaurata tra le parti o un uso di settore.

L’accettazione così come la proposta ha effetto quando perviene alla parte che ha inviato la proposta (ad esempio l’invio dell’ordine di acquisto in risposta all’offerta del venditore).

Nel caso la risposta all’accettazione sia identica alla proposta la vendita si perfeziona ed il contratto.

Gli autori inglesi per illustrare metaforicamente il concetto in questione parlano della cd mirror image rule(cd immagine allo specchio) per sottolineare la necessità di perfetta identità tra proposta ed accettazione.

Dunque se proposta ed accettazione sono uguali si forma il contratto di vendita e questa situazione non porrà evidentemente problemi.

Il vero problema sorge tuttavia quando le parti hanno raggiunto un accordo sul prezzo ed altri elementi che considerano fondamentali (pagamento, resa merce e data di consegna) e l’una invia all’altra, ad esempio, una conferma d’ordine d’acquisto finale o proprie condizioni generali di vendita, con clausole aggiuntive rispetto agli elementi fondamentali sopra detti (e che comportano quindi una diversità rispetto all’immagine allo specchio sopra detta), ad esempio in tema di garanzia, legge applicabile, foro competente.

Le parti sembrano d’accordo e probabilmente lo sono sulla sostanza dell’affare, ma non su tutto!

In queste situazioni la Convenzione risolve con due principi guida:

1. Il primo principio prevede che un’accettazione non conforme alla proposta valga come contro-proposta (art. 19, comma 1°,) e ciò nel pieno rispetto della mirror image rule (ad esempio un ordine di acquisto con prezzi e pagamento diversi rispetto a quelli previsti nell’offerta del venditore).

Tuttavia, in considerazione della prassi degli affari e per rendere più fluido il meccanismo di formazione del contratto, la Convenzione prevede anche una ristretta eccezione alla mirror image rule:

un’accettazione che modifichi la proposta in modo non sostanziale può costituire una vera e propria accettazione (salvo che il proponente non manifesti il proprio dissenso).

Quindi, secondo il principio e la sua eccezione il contratto di vendita si concluderebbe:

-secondo la mirror immage rule (e cioè tramite ad esempio conferma d’ordine del venditore = all’ordine di acquisto); ed anche

-secondo l’eccezione (e cioè anche nel caso di conferma d’ordine del venditore con modifiche non sostanziali rispetto all’ordine di acquisto).

Peccato però che siano ben poche le modifiche non sostanziali, dato che quelle sostanziali per la Convenzionesono quelle relative a: prezzo, pagamento, qualità e quantità dei beni, luogo e termine di consegna, sfera della responsabilità delle parti e composizione delle controversie… praticamente tutti gli aspetti fondamentali della vendita!

2. Il secondo principio prevede che un’accettazione possa anche avvenire mediante un comportamento concludente (art. 18, comma 1°).

Anche questo principio è in linea con la prassi degli affari: alla fine le parti se vogliono realmente chiudere l’affare prima o poi concludono il contratto secondo le condizioni dell’ultima parte che ha inviato il documento finale: ad esempio il compratore farà seguire all’ultima proposta (l’ordine di acquisto) un comportamento concludente che indica di fatto l’espressione del suo consenso all’ultimo documento che ha ricevuto dal venditore, ad esempio paga l’acconto oppure invia il vettore a ritirare la merce.

Queste situazioni sono tipiche della prassi degli affari e regolamentate dalla Convenzione ma, dato che possono creare confusione per l’operatore economico, consigliamo di utilizzare  nei rapporti con i propri clienti condizioni generali di vendita (se proposte dal venditore o di acquisto se proposte dal compratore) o conferme d’ordine scritte da farsi restituire firmate per espressa accettazione dal proprio partner commerciale con le clausole di base (si veda tra i nostri precedenti scritti quello sul contenuto della conferma d’ordine) oppure come soluzione estrema tentare di essere gli ultimi ad inviare l’ultimo documento contrattuale (last shot rule)

CONCLUSIONI  

La forma del contratto di vendita regolato dalla Convenzione è assolutamente libera, salve limitate eccezioni. Restano tuttavia sempre da verificare i requisiti soggettivi di firma del soggetto che negozia e firma i documenti contrattuali.

E’ poi assolutamente necessario predisporre o delle condizioni generali di vendita per l’estero (non troppo complesse altrimenti non si otterrà mai la loro accettazione) oppure utilizzare un modello di conferma d’ordine un po’ più strutturato rispetto alla prassi abituale nel quale inserire perlomeno le clausole base di tutela.

In entrambe le situazioni occorre farsi restituire i documenti firmati per accettazione in modo da essere certi quando ed a quali condizioni si è concluso il contratto di vendita.

Diversamente ogni situazione di negoziazione e quindi lo scambio di documenti contrattuali diversi tra loro (e sono praticamente sempre diversi se non sono identici secondo la mirror image rule, pur considerando le limitatissime eccezioni alla regola in questione) si concluderà in caso di accettazione per fatti concludenti alle condizioni previste nell’ultimo documento inviato da una parte all’altra a seguito di accettazione per fatti concludenti (ad esempio tramite pagamento del prezzo , ritiro della merce ecc..).

La chiarezza evita sempre situazioni ambigue ed è questa la ragione per la quale si consiglia di pattuire chiaramente le regole del gioco e di farle sottoscriverle o comunque accettare ai propri partners commerciali.

Marcello Mantelli

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*