Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Le varie fashion week, le sfilate di moda in genere, e comunque tutti gli eventi on-line e off-line che hanno per scopo la promozione in pubblico dei capi di abbigliamento sono strumenti essenziali per il lancio dei prodotti delle imprese del settore fashion & luxury.
A causa della Pandemia dal 2020 la promozione dei prodotti moda ora riguarda in modo più massiccio rispetto al passato social networks, siti internet e canali telematici e quindi il mondo on-line in generale: ora anche le PMI stanno operando on-line in modo da raggiungere un numero sempre maggiore di utenti tramite Instagram, dirette su Facebook e così via.
Da questa situazione si è delineata l’esigenza di accendere il faro anche da parte delle PMI sulla sfera dei c.d. “diritti digitali” sia per quanto riguarda il corretto trattamento dei dati personali dei consumatori online (ma non solo) sia per quanto riguarda la prevenzione e la tutela contro i rischi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale connessi con gli eventi pubblici sopra menzionati e più in generale con il “caricamento” on-line dei prodotti fashion & luxury per fini promozionali.
Le nuove politiche di marketing impongono ora una valutazione sull’adozione di misure adeguate per la tutela effettiva delle sfilate di moda e del connesso sistema di diritti della proprietà intellettuale e industriale che ruota loro intorno. Oggi forniamo qualche informazione sulla protezione delle sfilate di moda.
La prima forma di tutela che può essere garantita nell’ambito delle sfilate di moda riguarda la tutela del design, ossia “l’apparenza di un prodotto”, la quale risulta dalla combinazione di linee, colori e decorazioni che possono essere tridimensionali (ad esempio una borsa o un capo confezionato) o bidimensionali (ad esempio il solo tessuto impiegato).
Per essere tutelato, il design deve necessariamente essere nuovo e originale. Solo in questo modo potrà essere registrato e ricevere così un’adeguata tutela nel tempo (il design non registrato, infatti, ha una tutela minore che dura solamente tre anni, decorrenti da quando viene messo a disposizione del pubblico. Il design registrato invece (EU Registered Design) consente una tutela per un periodo di 5 anni, rinnovabile fino a 5 volte, per una durata complessiva di 25 anni. Da notare però che di solito viene concessa protezione al design nel territorio nel quale esso per primo viene ad esistenza; quindi, nel caso di eventi on-line, la protezione potrebbe essere presente per certi paesi ma non per altri.
Altra forma di tutela della proprietà intellettuale risiede nella tutela del copyright, essenziale quando si parla di sfilate di moda, in quanto forma di tutela delle idee concretamente realizzate. Soprattutto durante la Pandemia, il copyright ha infatti garantito la protezione delle opere, permettendone la diffusione su larga scala.
Sebbene, a differenza del design e del marchio, il copyright sia un diritto non registrato, la tutela da questo fornita permette al proprietario di utilizzare l’opera artistica e inibirne ad altri l’utilizzo. Inoltre, il proprietario è titolare di diritti economici (trasferibili a fronte di un corrispettivo o di royalties) e morali (diritti personalissimi che non possono essere mai ceduti) che durano per tutta la sua vita e fino a 70 anni dopo la morte.
Un altro tipico strumento di tutela delle sfilate di moda è la registrazione del marchio, ossia tramite la registrazione del segno distintivo che distingue i prodotti (o servizi) offerti da una certa impresa. A differenza del copyright, il marchio registrato permette di ottenere una protezione all’opera dell’ingegno per un periodo di 10 anni dalla data del deposito, rinnovabile a tempo per periodi di 10 anni consecutivi senza limiti di tempo o scadenze.
In tal senso, quindi, il marchio – meglio se registrato – può fornire una fondamentale tutela alla sfilata di moda, in quanto aiuta a proteggere il pubblico dai rischi di confusione ed ingannevolezza, e contemporaneamente tutela il brand al quale fa capo da possibili imitazioni (concorrenza sleale) e contraffazioni.
In linea generale, oltre alla tutela offerta verso tutti i terzi risulta poi fondamentale regolare con cura tutti i rapporti contrattuali con i soggetti che partecipano alla realizzazione del prodotto per la sfilata ed alla creazione dell’evento. Ad esempio, i contratti con lo stilista, per l’uso della location, la stipula delle licenze connesse ed i vari contratti di lavoro, di fornitura di servizi, etc.
Dato che diversi sono i mezzi percorribili per la tutela delle sfilate di moda off-line ed on-line, occorre valutare caso per caso quale sia lo strumento più adeguato ed economicamente ragionevole in termini di budget affrontabile da una PMI per poter beneficiare della migliore tutela rapportata alle circostanze.
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