Si può recedere liberamente dalle trattative? Quali sono i rischi?

“L’informazione è la più grande arma di un negoziatore”
Victor Kiam (Uomo d’affari)

In tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi più avanzati vige il principio della libertà dell’imprenditore di negoziare con un partner, di decidere se perfezionare o meno con lui un contratto oppure di interrompere le trattative. Ma è una libertà senza limiti?

In realtà, se la negoziazione è giunta ad uno stadio molto avanzato il libero recesso dalle trattative incontra dei limiti che un uomo d’affari capace- che magari negozia contemporaneamente su diversi tavoli – deve assolutamente conoscere, al fine di evitare di esporre la propria impresa o il proprio patrimonio personale a richieste di risarcimento danni.

Sul punto la legge italiana prevede espressamente che: “Le parti nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede” (art.1337 c.c), il che, tradotto in termini pratici, comporta che le trattative vadano condotte con correttezza e senza ledere gli interessi dell’altra parte.

Il concetto sembra fumoso e forse lontano dall’operatività quotidiana dell’imprenditore ma è in realtà saldamente ancorato a precise regole. Infatti, nel nostro ordinamento si delinea una responsabilità per violazione della regola generale di correttezza prevista dall’art.1337 c.c. quando sono presenti congiuntamente i seguenti requisiti:

a) la pendenza di trattative tra le parti;

b) l’essere tali trattative giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nell’altra parte il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (non basta quindi un contatto informativo, ad esempio per chiedere un preventivo o qualche approfondimento sullo stesso);

c) l’interruzione delle trattative, ad opera di una parte, avviene senza giustificato motivo (cfr. Cass. n. 24625/2015).

Ad esempio, in una recente sentenza, il Tribunale di Milano (Sez.VII sentenza n.57657 del 12 giugno 2019), ritenendo presenti tutti i predetti requisiti, ha condannato un’impresa al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.

Nel caso esaminato dal tribunale di Milano una società di costruzioni, dopo una lunga trattativa con un sub-appaltatore per la realizzazione di opere di costruzione, con vari sopralluoghi e perizie sul cantiere oggetto del preventivo e una sostanziale intesa tra i due soggetti in questione sui punti più importanti dell’accordo, inviava all’altra parte la proposta finale di contratto timbrata e firmata, per poi revocarla improvvisamente recedendo, senza giustificato motivo, dalle trattative, fatto che portava la parte che subiva il recesso a convenire in giudizio l’altra ed a ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni patiti per responsabilità precontrattuale.

Appare forse difficile comprendere come si possa essere responsabili del recesso prima della firma di un contratto nel quadro della generale libertà di contrarre sopra vista, se non si tiene conto che durante le trattative occorre osservare obblighi reciproci – anche se non c’è contratto tra le parti- di buona fede, correttezza di protezione e di informazione.

Dunque, pur mancando un contratto con impegni reciproci da adempiere, vi sono comunque obblighi da rispettare e in caso di violazione, in presenza dei tre requisiti sopra visti la parte danneggiata dall’improvvisa e ingiustificata interruzione delle trattative, potrà chiedere all’altra parte il risarcimento dei danni patiti.  

Il risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di buona fede è limitato al cosiddetto “interesse negativo” ovvero al pregiudizio patrimoniale patito a causa di spese inutilmente sostenute per il negoziato e la perdita di occasioni di stipula di altri contratti nel corso della fase di trattativa.

Chi agisce in giudizio, a titolo di responsabilità precontrattuale, beneficerà di un termine di prescrizione quinquennale per esercitare l’azione e dovrà allegare il danno e l’avvenuta lesione della propria buona fede mentre la controparte potrà liberarsi della responsabilità provando la sussistenza di una giusta causa che l’ abbia costretta ad interrompere le trattative.

Marcello Mantelli

Avvocato in Milano e Torino

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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