Smart contracts: natura giuridica e applicabilità ai rapporti commerciali

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Lo smart contract consiste in un software, ossia un protocollo informatico già programmato per realizzare automaticamente dei contratti mediante la tecnologia blockchain.

Sebbene l’Italia sia uno dei pochi Paesi al mondo ad aver fornito per la prima volta una definizione di smart contract (contenuta all’interno del Decreto Semplificazioni, art. 8-ter comma 2), rimangono molte le criticità da affrontare, prima di tutto con riguardo alla natura giuridica del contratto in esame.

In base a quanto stabilito dall’art. 8-ter citato, “si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. […]”.

La principale discussione, interamente dottrinale, verte quindi sulla qualificazione dello smart contract, individuato talvolta quale un contratto misto composto da una parte informatica (smart contract code) e una parte giuridica (smart legal contract), talvolta quale un contratto ad oggetto virtuale, o ancora quale un contratto cibernetico.

Alla base di tali ipotesi, la struttura dello smart contract vede le parti contrattuali ricorrere all’utilizzo di tale strumento per regolare rapporti i cui effetti vengono proiettati nel futuro, ossia nel momento in cui lo smart contract verrà eseguito.

Tuttavia, un’ulteriore distinzione va fatta con riguardo agli smart contracts che danno esecuzione ad un accordo già concluso in precedenza tra le parti e gli smart contracts che viceversa regolano il rapporto da zero, costituendo quindi un contratto vero e proprio.

Nel secondo caso, infatti, va tenuto a mente che lo smart contract è interamente scritto in linguaggio informatico, il quale può essere compreso solo da tecnici esperti del settore e – soprattutto – non permette di esprimere elaborati concetti giuridici, quali ad esempio eventuali clausole specifiche soggette ad un’interpretazione più flessibile.

In altre parole, quindi, nell’approcciarsi ad una forma di tecnologia indubbiamente attrattiva e ricca di vantaggi, vanno considerati anche gli aspetti più problematici legati a tale strumento. Una valida soluzione risiede certamente nel farsi assistere nella redazione dello smart contract da parte di un consulente informatico esperto in materia.

Inoltre, un’altra buona prassi può essere quella di procedere alla redazione di un duplice documento: da un lato, lo smart contract in linguaggio informatico così come prospettato; dall’altro, un contratto tradizionale avente il fine non soltanto di ribadire quanto espresso mediante smart contract, ma anche di prevedere clausole specifiche che regolino quanto non facilmente prospettabile mediante linguaggio informatico.

In questo modo risulta possibile rimanere al passo con lo sviluppo tecnologico, senza rinunciare ad una tutela giuridica effettiva e ad uno strumento sicuro per entrambe le parti e per il rapporto commerciale instaurato.

#smartcontract #dirittonuovetecnologie #contrattionline #blockchain #digitallaw #contrattiinternazionali #commerciointernazionale #venditainternazionale #fareaffariinsicurezza

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su