Con sentenza 18 maggio 2020, la Corte d’appello di Girona si è espressa in materia di agenzia internazionale, in particolare sul rapporto intercorrente tra un agente esclusivo per l’Italia e un produttore di scarpe spagnolo. L’agente aveva diritto a una provvigione per le scarpe (e alcune borse) vendute in Italia con il marchio del produttore, ad eccezione di alcuni clienti e canali.
Il contratto era sottoposto alla legge spagnola e il foro competente era quello del domicilio del produttore (Girona).
Nello specifico, il produttore cessava il rapporto (durato più di dieci anni) sostenendo una violazione del contratto da parte dell’agente, data dalla riduzione delle vendite della metà rispetto agli anni passati per via della mancanza di proattività da parte dell’agente (assenza di visite ai clienti e scarsità della performance in quanto, secondo il produttore, un agente esclusivo dovrebbe aumentare con costanza le vendite).
L’agente ha tuttavia replicato chiarendo che il calo delle vendite era causato da altri eventi provocati dal produttore e non già da sue violazioni. Di conseguenza, richiedeva il pagamento dell’indennità di fine rapporto nonché delle commissioni ancora dovutegli dal produttore.
La Corte d’appello di Girona nella sua decisione ha constatato la mancanza di obblighi contrattuali specifici a carico dell’agente relativi al numero di vendite e visite presso i clienti e di obblighi di aumento della clientela e/o delle vendite.
Sotto questo aspetto non era stata quindi violata da parte dell’agente nessuna clausola contrattuale.
In base a ciò, la Corte ha ritenuto illogico pensare che l’agente potesse influire in modo grave e volontario sulla diminuzione delle vendite perché da esse dipendevano anche le sue commissioni. La Corte ha quindi concluso che una diminuzione delle vendite non genera, di per sé, una violazione del contratto di agenzia, essendo l’agente solamente obbligato ad agire diligentemente nella promozione dei prodotti e a seguire le istruzioni fornite dal produttore, pur mantenendo l’indipendenza.
In altre parole, non basta che l’attività dell’agente sia in qualche modo “inferiore agli standard” previsti dal produttore, essendo necessaria una sua malafede o un comportamento scorretto da parte dell’agente perché tale attività sia considerata una possibile violazione del rapporto contrattuale (in mancanza quindi di una specifica clausola contrattuale).
La Corte ha chiarito inoltre che l’indennità di clientela (riconoscibile all’agente in virtù della conclusione del rapporto per un motivo a lui non imputabile) comprende anche i clienti persi poiché, essendo stati tali clienti ottenuti dall’agente nel corso del rapporto contrattuale, il fatto di averli persi in un secondo momento è irrilevante, in quanto trattasi di clienti dell’agente e non di clienti già del produttore prima dell’inizio del rapporto con l’agente.
A fronte della posizione della corte spagnola espressa in questa sentenza in conclusione, il consiglio pratico per i produttori che intendano stipulare contratti di agenzia internazionale con partner stranieri, è quello di predisporre accuratamente il testo contrattuale, inserendo clausole specifiche sugli obblighi relativi al minimo di affari/visite ai clienti ed incremento della clientela.
Inoltre, con riguardo all’indennità di clientela, è consigliabile valutare di prevederla, a seconda dei casi, perlomeno in un contesto spagnolo, tramite una clausola specifica, relativamente ai soli clienti presenti al momento dello scioglimento del contratto (e non anche a quelli persi), e negoziare con l’agente ragionevoli criteri di calcolo, nei limiti della normativa applicabile, per limitare l’esborso economico, tenendo conto che la clausola deve superare un’eventuale vaglio giudiziale.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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