Successioni internazionali: la scelta della legge regolatrice della successione nel diritto europeo alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia.

In base al Regolamento UE n. 650/2012, applicabile alle successioni aperte successivamente al 17 agosto 2015, data di entrata in vigore del regolamento, il criterio generale per individuare giudice competente e legge applicabile alle successioni transfrontaliere è quello dello Stato in cui il defunto aveva la propria “residenza abituale” al momento della morte (fatta eccezione per Irlanda, Danimarca e Regno Unito, peraltro ormai fuori dall’Unione).

Da un punto di vista operativo, il concetto di residenza abituale, identificato nel territorio con il quale il de cuius aveva la più stretta e stabile relazione, viene stabilito tenendo conto della residenza anagrafica, del domicilio, delle sedi dei suoi affari ed interessi, della residenza fiscale e di quant’altro possa considerarsi utile a determinare quale fosse il territorio con il quale il de cuius aveva il collegamento più stretto (ad esempio l’indirizzo di ricevimento di comunicazioni di istituti previdenziali, o di bollette telefoniche, luce, energia elettrica, ecc.).

Tuttavia, lo stesso regolamento ha anche previsto la possibilità di scegliere come legge regolatrice la propria successione la legge dello Stato in cui ha si ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte purché tale scelta venga espressa attraverso una dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte (“testamento” per esempio) o risultare dai termini di tale disposizione (ad esempio il defunto nel redigere il testamento si è riferito a specifiche disposizioni di legge del suo Stato di cittadinanza o ha altrimenti menzionato tale legge).

Il caso in esame deciso di recente dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-80/19) del 16 luglio 2020 ha ad oggetto la successione di una cittadina lituana deceduta in Germania ed ivi residente, sposata con un cittadino tedesco.

Il patrimonio della defunta consisteva in diverse proprietà immobiliari site in Lituania che, mediante testamento redatto in Lituania, devolveva interamente all’unico figlio, cittadino lituano, designato quale erede universale.

Il coniuge superstite, cittadino tedesco, dichiarava esplicitamente la sua intenzione di rinunciare a ogni diritto sull’eredità della defunta e acconsentiva espressamente alla competenza successoria delle autorità giurisdizionali lituane.

Tuttavia, al momento del decesso, il notaio a cui si era rivolto il figlio erede per l’apertura della successione e per ottenere il rilascio del certificato successorio, necessario per entrare in possesso dei beni ereditari, opponeva che l’autorità giurisdizionale competente avesse sede in Germania e che la legge applicabile alla successione fosse quella tedesca, in applicazione del criterio generale della residenza abituale.

Conseguentemente, il figlio erede promuoveva un’azione giudiziale davanti ai tribunali lituani per vedersi riconoscere i propri diritti ereditari; giunti al terzo grado di giudizio, la Corte Suprema Lituana, adiva la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla corretta interpretazione del diritto comunitario, la quale ha statuito il seguente principio di diritto:

la volontà del de cuius nonché l’accordo tra eredi possono condurre alla determinazione di un organo giurisdizionale competente ed all’applicazione di una legge successoria di uno Stato membro diversi da quelli che risulterebbero dall’applicazione dei criteri stabiliti da tale regolamento.”

Il giudice lituano dovrà quindi decidere in via definitiva la questione tenuto conto del suddetto principio di diritto elaborato dalla Corte di Giustizia: considerato che il testamento è stato redatto conformemente alla legge lituana (benché non sia stata espressamente menzionata quale legge applicabile alla successione) e gli eredi (figlio e marito) concordano sull’applicazione di tale legge verrà presumibilmente applicata la legge lituana scelta dal defunto in luogo di quella tedesca.

Avv. Marcello Mantelli
Avv. Luca Davini
Avv. Massimiliano Gardellin

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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