Sul contratto di agenzia commerciale : se agente e preponente provengono da stati membri diversi

Il 17 ottobre 2013 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Maritime Agencies (UNAMAR) e la Navigation Maritime Bulgare (NMB).

La belga UNAMAR (in qualità di agente commerciale) e la bulgara NMB (in qualità di preponente), nel 2005, avevano concluso un contratto di agenzia commerciale per la gestione di un servizio di trasporto marittimo di linea a mezzo container. Il 19 dicembre del 2008, la preponente informava UNAMAR della necessità – dovuta a ragioni finanziarie – di risolvere il contratto. Le parti avevano deciso che quest’ultimo fosse regolato dal diritto bulgaro e che eventuali controverse sarebbero state devolute alla camera arbitrale presso la Camera di commercio e dell’industria di Sofia.

L’agente, ritenendo che il contratto fosse stato risolto illegittimamente e diversamente da quanto previsto dal medesimo, adiva il Tribunale commerciale di Anversa, chiedendo alla NMB il pagamento di alcune indennità  previste dalla legge belga del 13 aprile 1995 sul contratto di agenzia commerciale. La convenuta eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito. La questione è giunta davanti alla Cassazione belga; questa rinviava alla Corte di Giustizia UE. Al giudice europeo veniva chiesto di pronunciarsi sulla possibilità che il giudice di un foro diverso da quello contrattuale disapplicasse la legge scelta dalle parti per disciplinare il contratto, in favore della legge – di applicazione necessaria- di un altro Stato membro che accordi all’agente una tutela maggiore rispetto a quella minima prevista dalla Direttiva comunitaria 86/653 sugli agenti di commercio (recepita sia dal Belgio che dalla Bulgaria).

Il giudice del rinvio, in particolare, chiedeva se nel caso concreto fosse applicabile l’art. 7 paragrafo 2 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, secondo il quale la medesima non pregiudica l’applicazione di norme – in vigore del Paese del giudice adito – che disciplinino imperativamente il caso concreto, indipendentemente dalla legge che regola il contratto. La legge belga del 13 aprile 1995 infatti, diversamente dalla Direttiva 86 (art. 17 paragrafo 1), attribuisce all’agente – in caso di risoluzione del contratto – il diritto cumulativamente all’indennità e al risarcimento del danno subito. A ciò si aggiunga che l’art. 27 della detta legge sancisce che ogni attività di un agente  che abbia sede principale in Belgio è assoggettata alla legge belga e rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali belgi.

La Corte ha risposto con una soluzione, se così si può dire, intermedia.

Essa ha sottolineato che l’esistenza di norme di applicazione necessaria nell’ordinamento di uno Stato membro non può costituire una scusante per venire meno agli obblighi assunti in sede comunitaria: in questo caso, gli obblighi derivanti dalla Direttiva sugli agenti di commercio.

Secondo la Corte di Giustizia UE, il giudice adito potrà disapplicare la legge scelta contrattualmente – che assicuri all’agente la protezione minima accordata  dalla Direttiva 86/653 – in favore di una legge di applicazione “necessaria” appartenente al suo ordinamento solo quando l’osservanza di tale norma è stata “reputata cruciale per la salvaguardia dell’organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di tale Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato in tale territorio.

Nel caso di specie il giudice belga dovrà valutare se l’applicazione della legge del 13 aprile 1995 sugli agenti di commercio è necessaria alla luce dei principi appena esposti.

Si tratta dunque di una valutazione che i giudici aditi dovranno effettuare caso per caso. Non resta quindi che attendere, per ulteriori approfondimenti, le decisioni dei giudici nazionali cha daranno applicazione concreta ai principi stabiliti dalla Corte nel caso UNAMAR.

Avv. Marcello Mantelli e Dott.ssa Giulia Levi

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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