Superlega v. UEFA e FIFA: la Corte di Giustizia dell’Ue

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Vietando la nascita di nuove competizioni, UEFA e FIFA abusano della loro posizione dominante? Questa, in estrema sintesi, è la questione pregiudiziale che il diciassettesimo Tribunale commerciale di Madrid ha sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia Ue (CGUE).

Il caos Superlega nasce il 18 aprile 2021, quando 12 “club fondatori” annunciano di aver istituito una nuova competizione calcistica, la Superlega europea. Questa competerebbe direttamente con la UEFA Champions League.

In risposta, la FIFA, federazione internazionale che governa il calcio a livello mondiale, ha dichiarato che avrebbe vietato ai club coinvolti di giocare in qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale. In altre parole, ai giocatori della Superlega verrebbe negata l’opportunità di rappresentare le proprie squadre nazionali.

Ad oggi, mentre nove club fondatori hanno annunciato il loro ritiro dalla Super League, Real Madrid, Barcellona e Juventus hanno dichiarato pubblicamente che stanno portando avanti il progetto. La UEFA ha quindi comunicato di aver avviato un procedimento nei confronti dei club rimasti sulla base del Regolamento disciplinare UEFA.

È in tale contesto che il Tribunale di Madrid ha quindi chiesto alla CGUE di stabilire se UEFA e FIFA abbiano la possibilità di impedire che si organizzino competizioni rivali o comunque di inserire forti restrizioni per chi vi partecipa. A tale scopo vengono in rilievo gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in merito a concorrenza sleale e abuso di posizione dominante.

Secondo la Super League Company SL, bloccando il progetto, FIFA e UEFA starebbero di fatto impedendo la comparsa di prodotti alternativi sul mercato, eliminando la potenziale concorrenza e limitando l’innovazione e la scelta dei consumatori.

Una potenziale eccezione verrebbe unicamente garantita dall’art. 101 par. 3, in base al quale un provvedimento/decisione non viola il diritto della concorrenza se contribuisce “a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva”.

La UEFA e la FIFA dovranno quindi dimostrare che le regole e le restrizioni imposte rientrano nel quadro di questa eccezione, provando che non eliminerebbero in alcun modo la concorrenza.

Se al termine dell’indagine venisse invece confermato che i provvedimenti di UEFA e FIFA hanno per oggetto o per effetto un restringimento della concorrenza, la pronuncia della CGUE potrebbe avere un impatto determinante sul controllo del calcio da parte delle due associazioni, spianando la strada a competizioni non organizzate – o sanzionate – da UEFA e FIFA, come la Superlega.

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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