GDPR e tutela dati personali: il nuovo Codice di condotta sulle informazioni commerciali

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

Elaborato dall’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC), il Codice di condotta sulle informazioni commerciali è il primo ad essere stato adottato in ambito privato ai sensi del Regolamento sul trattamento dei dati personali (GDPR).

il Codice così delineato troverà applicazione sul territorio italiano e riguarderà il servizio di informazione commerciale, ossia “l’esecuzione di attività di ricerca, raccolta, registrazione, organizzazione, analisi, valutazione, elaborazione e comunicazione di informazioni provenienti da fonti pubbliche, da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, o altrimenti fornite direttamente dall’interessato, idonee a fornire una conoscenza aggiuntiva ai terzi committenti” (art. 2, lettera d del Codice).

Predisposto nel 2019 e recentemente approvato in maniera definitiva dal Garante Privacy, tale Codice rappresenta un efficace metodo di responsabilizzazione (c.d. accountability) delle imprese, in quanto permette di dimostrare la conformità dei trattamenti di dati alle disposizioni e ai principi del GDPR.

Con il Codice, infatti, tutte le imprese che forniscono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager potranno trattare i dati personali dei soggetti interessati senza il necessario consenso da parte di questi, ferma restando la garanzia di una sufficiente tutela di tali soggetti e dei loro dati personali.

In altre parole, nel fornire un’informazione commerciale, l’impresa potrà lecitamente trattare i dati personali dei soggetti interessati, senza previo consenso, sulla base del legittimo interesse dei fornitori che prestano i servizi di informazioni commerciali, o dei committenti che li richiedono, o ancora dell’interesse comune alla lealtà delle transazioni commerciali e al buon funzionamento del mercato.

Tuttavia, in virtù dell’assenza di un consenso esplicito da parte dell’interessato, il Codice prevede la necessaria adozione di un’apposita informativa esplicita e chiara al fine di tutelare maggiormente il soggetto interessato.

L’obiettivo è, da un lato, quello di permettere agli operatori del settore di operare in maniera più agevole (non richiedendo ogni volta il consenso espresso dell’interessato) e, dall’altro, quello di tutelare ugualmente il soggetto interessato, garantendogli di conoscere se è in corso un trattamento dei suoi dati personali, la finalità di tale trattamento e le categorie di dati trattati, nonché assicurando a questo il diritto di rettifica, cancellazione o limitazione dei dati trattati.

Altro elemento rilevante riguarda la previsione di un Organismo di monitoraggio, ossia un soggetto intermedio tra ANCIC e Garante Privacy, addetto ad una funzione di vigilanza sui soggetti aderenti al Codice e di verifica del rispetto delle relative previsioni.

Se correttamente adoperato, il codice di autoregolamentazione così sviluppato garantirà quindi la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali, nonché l’adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche, segnando anche un passo in avanti per quanto riguarda la tutela del trattamento dei dati personali.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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