Entro il 1° maggio 2021 gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva UE n. 633 del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.
In Italia una disciplina delle relazioni commerciali relative a prodotti agricoli e alimentari è contenuta nell’art. 62 del decreto-legge n. 1/2012, modificato dal decreto-legge n. 51/2015.
Il fine è quello di eliminare gli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari, fornendo maggiore tutela ai fornitori.
Grazie alla direttiva UE, per la prima volta i produttori saranno tutelati da disposizioni volte, da un lato, a reprimere in toto pratiche considerate sleali a priori e, dall’altro, ad autorizzarne alcune, a patto che siano soggette ad un accordo specifico “in termini chiari ed univoci” tra fornitore e acquirente.
Per fornitore si intende qualsiasi produttore agricolo che vende prodotti agricoli e alimentari, mentre per acquirente si intende, ai fini della presente direttiva, qualsiasi impresa che acquista tali prodotti dal fornitore, in tal modo escludendo i singoli consumatori.
L’art. 3 considera al comma 1 le pratiche ritenute sleali a priori, tra cui:
1. l’annullamento di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso tanto breve (inferiore a 30 giorni) da far presumere che il fornitore non riuscirà a trovare un’alternativa per commercializzare tale bene;
2. la modifica unilaterale da parte dell’acquirente delle condizioni di un accordo di fornitura di prodotti agricoli e alimentari relativamente a frequenza, metodo di pagamento, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna dei prodotti;
3. la richiesta al fornitore di pagamenti non connessi alla vendita;
4. la richiesta al fornitore di pagare per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari avvenuti presso i locali dell’acquirente, qualora tali eventi non siano dovuti a negligenza o colpa del fornitore;
5. la divulgazione da parte dell’acquirente di segreti commerciali del fornitore;
6. la minaccia dell’acquirente di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita un diritto contrattuale e legale.
Al comma 2 del medesimo art. 3, vengono considerate invece le ipotesi di pratiche considerate sleali, e quindi da vietare, a meno che non siano state concordate tra fornitore e acquirente in termini chiari e univoci all’interno dell’accordo di fornitura. Si evidenziano, tra le altre, le seguenti pratiche:
1. l’acquirente restituisce al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per i prodotti stessi o per il loro smaltimento;
2. al fornitore è richiesto un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari;
3. al fornitore viene richiesto il pagamento dei costi per la pubblicità effettuata dall’acquirente relativamente ai prodotti agricoli e alimentari o dei costi del personale incaricato di organizzare spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.
Le previsioni appena descritte, secondo l’art. 3.4, sono considerate “disposizioni imperative prioritarie, applicabili a tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione di tali divieti, qualunque sia la legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura tra le parti”, in questo modo sancendo la prevalenza delle disposizioni della presente direttiva su qualunque legge diversamente applicabile.
Per una maggiore tutela, ogni Stato membro è tenuto a designare una o più Autorità di contrasto incaricate di applicare i divieti. Inoltre, i singoli Stati, al momento del recepimento della direttiva, hanno la facoltà di mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose a tutela dei fornitori.
Sebbene la direttiva sia una tappa importante verso una maggiore tutela dei fornitori del settore, il percorso rimane lungo ed occorre ancora fare molto.
Data la situazione, dal punto di vista pratico, la tutela migliore è quella di negoziare con attenzione le clausole contrattuali proposte dagli acquirenti.
Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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