Tutela del marchio UE: il Chianti vince la battaglia per il marchio “Gallo nero”

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Con sentenza 14 aprile 2021 nella causa T-201/20, la decima sezione del Tribunale UE ha confermato la decisione assunta dalla commissione ricorsi dell’Ufficio europeo per proprietà intellettuale (EUIPO) che non aveva ammesso la registrazione come marchio UE di un segno figurativo costituito dall’immagine di un “Gallo” accompagnato dalla denominazione della parola “Ghisu” per i prodotti rientranti nella classe n. 33 dell’Accordo di Nizza (“bevande alcoliche”).

Pertanto, il simbolo del gallo nero può essere utilizzato solo per identificare il vino Chianti Classico nel contesto dell’uso di un marchio destinato a distinguere la vendita di vini. Così si è espressa la decima sezione del Tribunale Ue, confermando la decisione con cui l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile.

La vicenda risale al 2017, quando la società Berebene S.r.l. ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di un disegno consistente in un gallo a colori da inserire come marchio sulle bottiglie di vino prodotte dalla società insieme alla denominazione “Ghisu”.

Il Consorzio vino Chianti Classico ha immediatamente formulato opposizione sulla base dell’art. 8 par. 5 Reg. UE 2017/1001, deducendo nel dettaglio di aver ottenuto già nel 2014 la registrazione del marchio consistente nel disegno di un gallo nero unitamente alla denominazione “Chianti Classico dal 1716”.

Nel 2020, l’EUIPO ha dato ragione al Consorzio, respingendo la richiesta di registrazione in quanto, considerata l’immagine di eccellenza associata al marchio del gallo nero Chianti, garantire la registrazione di un marchio simile (peraltro per la stessa categoria merceologica) avrebbe comportato un indebito vantaggio a favore della società Berebene.

Impugnata la decisione dell’EUIPO dalla società, con sentenza 14 aprile 2021 il Tribunale UE decima sezione ha confermato l’esame effettuato dall’Ufficio europeo, analizzando la sussistenza o meno delle condizioni previste dal Regolamento Ue nel caso di specie.

Nel dettaglio, l’art. 8 par. 5 Reg. UE 2017/1001 stabilisce che la registrazione del marchio viene esclusa se questo è identico o simile ad un marchio anteriore. Inoltre, qualora la somiglianza sia lieve, è ad ogni modo sufficiente ad escludere la registrazione del marchio successivo qualora il marchio anteriore goda di notorietà nell’Ue, con la conseguenza che il marchio successivo potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

Nel caso di specie, il Tribunale Ue ha chiarito che:

1) La somiglianza tra due marchi va valutata in base alla percezione del consumatore medio, tenuto conto delle qualità proprie dei segni/modelli. Nel caso in esame, i segni erano entrambi composti dall’immagine di un gallo, peraltro molto simile, con una conseguente forte somiglianza delle parti figurative dei marchi;

2) per aversi identità o somiglianza tra due marchi è necessario che il pubblico di riferimento operi un accostamento tra i marchi, stabilendo un nesso tra gli stessi.

Nel caso del marchio “gallo”, il Tribunale rileva come la presenza della denominazione “Ghisu” non basti ad escludere l’accostamento con il marchio Chianti, né tantomeno rileva il fatto che il marchio della Berebene si riferisca unicamente a vini bianchi (mentre il Gallo nero Chianti caratterizza vini rossi), sussistendo ad ogni modo un nesso tra i due marchi facilmente individuabile.

In altre parole, secondo il Tribunale UE, la somiglianza e l’accostamento/nesso tra i due marchi garantirebbero alla Berebene di avvantaggiarsi del potere attrattivo dato dalla notorietà del marchio Chianti antecedente, violando in questo modo la normativa europea che tutela i marchi.

#tutelamarchi #marchioregistrato #marchioUe #tutelamarchioUe #Chianti #gallonero #dirittoUe #EUIPO #TribunaleUe #contenziosoUe #marchiebrevetti #registrazionemarchio

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

VAI AL COMMENTO
Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

VAI AL COMMENTO
Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

VAI AL COMMENTO
Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

VAI AL COMMENTO

Seguici su