Tutela e trasferimento dei segni distintivi dell’impresa

Distinguersi dai concorrenti è una necessità primaria per l’imprenditore che voglia competere su un mercato dove sono presenti beni simili. È in tale ottica che lo strumento primario per garantire detta distinzione è fornito dall’utilizzo dei segni distintivi (ditta, insegna, marchio).

Tra questi, soprattutto il marchio (disciplinato in Italia dagli artt. 2569-2574 del codice civile e dal codice della proprietà industriale) riveste un ruolo centrale, in quanto permette di individuare e distinguere con certezza i beni prodotti dall’impresa e di renderli riconoscibili in un determinato mercato.

Nel considerare i diritti facenti capo all’imprenditore per quanto riguarda la disposizione e l’utilizzo dei segni distintivi, uno risulta di particolare rilevanza: il diritto di trasferire ad altri i propri segni distintivi.

Considerando ora i principali segni distintivi, va detto che:

1- la ditta (la quale contraddistingue l’imprenditore nell’esercizio dell’attività dell’impresa) si riferisce alle imprese individuali ed è trasferibile soltanto insieme all’azienda.

Tale previsione è volta ad evitare che il segno, strettamente connesso ad una certa organizzazione d’impresa, possa essere trasferito senza limiti, determinando così la falsa convinzione che alla ditta in questione corrisponda necessariamente quel tipo di organizzazione d’impresa.

Diversa invece è la particolare ipotesi del trasferimento del ramo d’azienda, dove la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di trasferire la ditta senza l’intero complesso aziendale, ma con un suo unico ramo;

2- per quanto riguarda l’insegna (la quale individua i locali in cui l’attività di impresa è esercitata e contraddistingue l’azienda) non vi è una disciplina specifica in materia di trasferimento della stessa, prevalendo in tal caso l’opinione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza, in base alla quale all’insegna si applicherebbero le stesse previsioni della ditta.

In tal senso, dunque, anche l’insegna non sarebbe trasferibile a terzi senza il contestuale trasferimento dell’azienda, in quanto l’insegna permette di individuare un determinato complesso aziendale e, come tale, predisporne il trasferimento senza l’azienda comporterebbe un inganno nei confronti dei terzi.

Tuttavia, viene riconosciuto da autorevole dottrina che l’insegna, avendo il fine di identificare l’azienda in quanto tale e non la persona dell’imprenditore, possa essere oggetto di concessione in licenza. In altre parole, sarà possibile utilizzare la medesima insegna da parte di più imprenditori collegati, seguendo il modello dato dagli accordi di franchising;

3- il marchio, infine, è liberamente trasferibile. Questo, inoltre, può essere trasferito a terzi nella sua totalità – e dunque in via definitiva – ovvero essere concesso in licenza in via temporanea.

Tale libertà di trasferimento è determinata prevalentemente dalla circostanza per cui, come accennato in precedenza, il marchio riveste un ruolo centrale, in quanto capace di attrarre clientela e di mantenerla nel tempo.

La disciplina del trasferimento del marchio ha inoltre subito importanti modifiche a seguito dell’adozione del codice della proprietà industriale (D.lgs n.30 del 2005), in base al quale il marchio può essere trasferito per tutti o per parte dei prodotti per i quali è stato registrato, senza che sia necessario il trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda, ed è inoltre ammissibile la licenza di marchio non esclusiva.

In altre parole, è consentito che lo stesso marchio sia utilizzato contestualmente dal titolare originario e da uno o più concessionari, rendendo così possibile l’immissione sul mercato di prodotti dello stesso genere, aventi il medesimo marchio, ma provenienti da diverse fonti.

Tale circostanza richiede dunque una particolare cautela nel procedere con il trasferimento del marchio, in quanto sarà necessario effettuare un’attenta analisi circa i mezzi più adatti per lo sfruttamento economico dello stesso (franchising, merchandising, etc.) al fine di mantenere una elevata competitività sul mercato, pur senza rinunciare ad una adeguata tutela della proprietà intellettuale.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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