Vendita di prodotti con segni distintivi mendaci: il caso “Marchio CE”

Non è la prima volta che si sente parlare di “marchio CE” (stante per “Comunità europea”) e di numerose contraffazioni dello stesso, le quali hanno richiesto diversi interventi anche da parte della Corte di Cassazione.

L’ultima pronuncia della Suprema Corte sezione penale è recentissima (Cass. n. 32388 del 18 novembre 2020) e riguarda proprio la tutela del marchio CE e dei consumatori in generale contro le frodi in commercio e la vendita di prodotti con segni mendaci.

Il caso riguarda, nello specifico, un negozio gestito da una donna cinese, all’interno del quale, durante un controllo, sono stati trovati diversi prodotti (principalmente giocattoli per bambini) recanti il marchio CE. Tuttavia, a ben vedere, tale marchio non si riferiva al noto acronimo stante per “Comunità europea”, bensì alla sigla usata per “China Export”.

Trattandosi di un acronimo del tutto simile al marchio comunitario (i due si distinguevano infatti soltanto per la proporzione e la distanza delle due lettere, differenza del tutto impercettibile alla vista dell’acquirente medio), la donna cinese è stata accusata ex art. 517 c.p. – vendita di prodotti industriali con segni mendaci – ed è stata condannata in primo e secondo grado alla pena ritenuta di giustizia.

La donna ha dunque adito la Corte Cassazione, lamentando quale motivo principale una violazione di legge in quanto i giudici di merito avrebbero qualificato il fatto in maniera erronea, non trattandosi di vendita di prodotti con segni mendaci, ma di tentativo di frode in commercio (ex art. 515 c.p.).

Intervenuta sul punto, la Cassazione ha riconosciuto come effettivamente, secondo la ricorrente giurisprudenza, casi simili di soggetti che abbiano consegnato merce recante il marchio CE (“China Export”) apposto con caratteri tali da trarre in inganno il consumatore nella convinzione che questo si riferisca viceversa all’acronimo “Comunità europea”, siano stati trattati quali fatti integranti l’ipotesi di frode in commercio (si veda Cass. pen., n. 45916/2014).

Tuttavia, la Corte sottolinea come la stessa condotta presa in considerazione possa integrare anche l’ipotesi di vendita di prodotti con segni mendaci, andando in tal modo a determinare un concorso di reati.

In altre parole, il fatto che la donna abbia esposto merce recante l’ingannevole marchio CE determina una violazione dell’interesse del consumatore al leale esercizio dell’attività commerciale, in quanto si avrebbe la cessione di un prodotto (China export) spacciato per un altro (Comunità europea), caratterizzandosi in tal senso quale una frode in commercio per la consegna di un aliud pro alio (ex art. 515 c.p.).

Allo stesso tempo, l’immissione in commercio di tali prodotti recanti un marchio CE mendace lede la trasparenza dell’intero ordine economico, determinando una possibilità di inganno ai danni dei consumatori che si realizza a prescindere dall’effettiva vendita del bene, bastando la semplice esposizione dello stesso per trarre in inganno il consumatore circa l’effettiva origine, provenienza e qualità (e integrando in tal caso la fattispecie della vendita di prodotti con segni mendaci ex art. 517 c.p.).

In conclusione, con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione non soltanto solidifica l’orientamento volto a condannare l’utilizzo di marchi mendaci che inducono in errore i consumatori, ma sottolinea come tale inganno non vada a ledere soltanto il singolo consumatore, ma l’intero ordine economico, ormai “inquinato” da violazioni che richiedono dunque interventi decisi per limitarle.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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