Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
Con sentenza 26 gennaio 2021, n. 1605, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di termini per la denuncia di difetti di conformità della merce in un caso di vendita internazionale. Questo il caso.
Alfa (società italiana) vendeva a Beta (società tedesca) delle merci. Beta non pagava suddette merci per diverso tempo e quindi Alfa citava in giudizio Beta in Italia per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento delle somme dovute.
Beta si opponeva a quanto richiesto da Alfa, sostenendo di aver riscontrato dei vizi nella merce acquistata e chiedendo dunque in via riconvenzionale un risarcimento dei danni nei confronti di Alfa.
In un simile caso, come viene affrontata la questione della “tempestività” della contestazione fatta da Beta circa i vizi della merce? Tutto dipende dalla normativa applicabile:
– secondo il diritto italiano (art. 1495 c.c.) il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi entro otto giorni dalla scoperta. Inoltre, secondo il comma 3 dell’art. 1495, tale azione di denuncia si prescrive in un anno dalla consegna. Tuttavia, il compratore può sempre far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna;
– viceversa, a livello internazionale, la disciplina sul termine per la denuncia dei vizi è prevista dalla Convenzione sulla vendita internazionale di merci (Vienna, 1980, “CISG”), in base al cui art. 39 l’acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore entro un termine ragionevole dal momento in cui l’ha constatato (al più tardi, entro due anni dalla consegna).
Intervenuta in materia, la Corte di Cassazione si è espressa ricordando che la CISG – in quanto convenzione di diritto materiale uniforme in vigore per l’Italia – si applica, nelle situazioni che rientrano nella sua sfera di efficacia, in luogo delle norme interne.
In altre parole, quando un contratto di compravendita è ricompreso nel campo di applicazione della CISG, spetta a quest’ultima disciplinare il rapporto, senza che occorra individuare la legge nazionale di competenza.
Tale campo di applicazione della CISG ha carattere oggettivo e soggettivo.
Dal punto di vista oggettivo, la CISG si applica ai contratti di compravendita di merci aventi carattere internazionale.
Compravendita = si deve trattare di un contratto avente ad oggetto uno scambio tra merci e una somma di denaro.
Internazionale = compratore e venditore devono avere la sede d’affari (amministrazione centrale, o anche una sede secondaria) in due Paesi diversi.
Dal punto di vista soggettivo, poi, la CISG trova applicazione:
– quando le parti del contratto hanno la loro rispettiva sede d’affari in Stati che sono vincolati dalla CISG (art. 1, lett. a) CISG); ovvero
– quando la legge applicabile alla vendita è quella di uno Stato vincolato dalla CISG (art. 1, lett. b) CISG). Per stabilire quale sia questa legge, si fa riferimento alle norme di diritto internazionale privato del giudice adito.
Va comunque ricordato che, quando ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione della Convenzione, le parti del contratto hanno comunque la facoltà di escluderne l’applicazione (in tutto o in parte) accordandosi in tal senso (art. 6 CISG).
Nel caso di specie, dunque, secondo la Suprema Corte trova applicazione la CISG, con la conseguenza che, per quanto riguarda la denuncia di eventuali difetti della merce, si applicherà il concetto di “termine ragionevole”, il quale risulta flessibile e va determinato secondo un’analisi caso per caso.
Di conseguenza, in tutti i casi in cui trovi applicazione la disciplina CISG del “termine ragionevole”, per ovviare all’indeterminatezza di tale termine, le parti possono prevedere all’interno del contratto la durata del termine di decadenza entro il quale il compratore deve comunicare al venditore eventuali vizi.
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