Vendita internazionale: forma e modalità di conclusione del contratto nella Convenzione di Vienna del 1980

La forma e le modalità di conclusione del contratto di vendita internazionale di merci previste nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (qui indicata per brevità anche la “Convenzione”) costituiscono da sempre uno degli aspetti che creano maggiore incertezza tra gli esportatori.

Va subito precisato che la libertà di forma del contratto costituisce uno dei principi cardine su cui si fonda la fortuna della Convenzione di Vienna: infatti, secondo la Convenzione il contratto di vendita, le sue modifiche e perfino il suo scioglimento non sono soggetti a requisiti di forma (art. 11 e art. 29).

Ne consegue che un contratto di vendita internazionale potrà essere validamente perfezionato, ad esempio verbalmente, telefonicamente, via e-mail oppure mediante scambio di messaggi di testo (ad esempio via “WhatsApp”): pertanto, una vendita di abbigliamento o di cosmetici via telefono o tramite messaggio WhatsApp sarà pienamente valida in caso di applicazione della Convenzione al rapporto commerciale perfezionato tra le parti.

Appurato quindi che la forma del contratto di vendita internazionale è libera, occorre domandarsi come si perfezioni il contratto tra venditore e compratore e quale sia il meccanismo che porta le parti a poter affermare che vi sia un contratto vincolante tra di loro e di conseguenza portatore di reciproci diritti ed obblighi (di norma costituiti da un lato dal dover consegnare la merce e garantirne la proprietà e dall’altro pagarne il prezzo).

In primo luogo, per quanto riguarda il processo di formazione del contratto occorre individuare due elementi fondamentali: la proposta e l’accettazione.

La proposta dovrà essere, ex art. 14 della Convenzione, “sufficientemente precisa” ed indicare (almeno):
– i beni (merci) oggetto del contratto;
– la definizione o la “definibilità” della loro tipologia, quantità e prezzo.

L’accettazione della proposta potrà avvenire sia attraverso una dichiarazione (scritta o orale) sia attraverso un comportamento concludente, con la precisazione che il silenzio per la Convenzione non ha il valore di accettazione.

In sostanza, scrivere in calce ad una conferma d’ordine inviata dal venditore al compratore che in mancanza di risposta entro ad esempio 48 ore il contratto si intenderà perfezionato, non ha quindi valore giuridico ed espone al rischio di vedersi restituire la merce consegnata al compratore a seguito di una tale improvvida indicazione nella conferma d’ordine, salvo che non vi sia una prassi contrattuale instaurata tra le parti o un uso di settore.

L’accettazione ha effetto quando perviene alla parte che ha inviato la proposta (ad esempio l’invio dell’ordine di acquisto in risposta all’offerta del venditore):
– nel caso la risposta all’accettazione sia identica alla proposta il contratto di vendita è concluso;
– nel caso invece in cui l’accettazione contenga modifiche alla proposta ci si troverà di fronte ad una “contro-proposta” ed il contratto non potrà dirsi concluso.

Come detto, l’accettazione della proposta potrà avvenire mediante un comportamento concludente (art. 18, comma 1 della Convenzione): ad esempio il compratore farà seguire alla proposta un comportamento che indica di fatto l’espressione del suo consenso alla conclusione dell’affare, ad esempio pagando l’acconto oppure inviando il proprio vettore a ritirare la merce.

Queste situazioni sono tipiche della prassi degli affari e sono regolamentate dalla Convenzione ma spesso ingenerano confusione per i soggetti economici coinvolti nell’affare.

Conseguentemente è consigliabile utilizzare nei rapporti con i propri clienti condizioni generali di vendita (se proposte dal venditore o di acquisto se proposte dal compratore) o conferme d’ordine scritte da farsi restituire firmate per espressa accettazione dal proprio partner commerciale con le clausole di base, in modo da concludere la vendita in sicurezza e proteggere il proprio business.

Diversamente ogni situazione di negoziazione che comporti lo scambio di documenti contrattuali diversi tra loro (praticamente sempre) e mai accettati espressamente dall’ultima parte che li ha ricevuti si concluderà in caso di accettazione per fatti concludenti alle condizioni previste nell’ultimo documento inviato da una parte all’altra, esponendo l’esportatore italiano a rischi non prevedibili ad esempio in caso di mancato pagamento o di contestazioni circa la conformità della merce.

Avv. Luca Davini

Avvocato in Milano e Torino

Condividi su:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

VAI AL COMMENTO
Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

VAI AL COMMENTO
Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

VAI AL COMMENTO
Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

VAI AL COMMENTO

Seguici su