Vendita internazionale in Russia: tips legali per #fare affariinsicurezza

Malgrado le diverse difficoltà operative di carattere burocratico – tuttora registrabili – e rischi di natura politica, l’Italia è il quinto fornitore della Russia, con un fatturato di 7,6 miliardi di euro (dati 2018). Tra i settori Made in Italy maggiormente apprezzati, figurano il meccanico, il chimico e il farmaceutico.

Inoltre, di particolare rilievo per le imprese italiane, è non solo la possibilità di esportare prodotti Made in Italy, ma anche lo sviluppo di attività per l’incentivo della produzione locale in Russia.

A seguito di una partnership sottoscritta nel 2019 da Cassa Depositi e Prestiti e Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF), si è aperta la strada alle imprese italiane per la realizzazione di investimenti innovativi che favoriscano il Made in Russia e per la costituzione di joint-venture nei settori in cui mancano specifiche competenze locali russe.

Dal punto di vista legale e contrattuale, occorre tenere a mente quanto segue:

1.se, da un lato, la costituzione di un’impresa in Russia risulta pressoché immediata e senza particolari difficoltà, dall’altro lato persistono delle lacune nel sistema che rallentano molto l’esecuzione di attività commerciali (si consideri ad esempio la media di 92 ore richieste, tra controlli di frontiera e documentali, per esportare da Mosca un carico pari a 50 mila dollari di parti di autoveicoli e 55 ore per importare, contro mediamente 15 e 12 ore nei paesi OCSE) (fonte Doing Business);

2.la Russia ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980). Per questa ragione, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione, tale Convenzione si applicherà ai rapporti di compravendita tra imprese italiane e russe. Ne deriva che troveranno applicazione le disposizioni relative alla forma e conclusione del contratto, alle obbligazioni delle parti, alla responsabilità in caso di inadempimento, ai parametri di conformità della merce e i conseguenti tempi di denuncia di eventuali difetti;

3.la Russia ha poi aderito alla Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Per tale motivo le imprese contraenti potranno valutare di ricorrere all’arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie;

4.il sistema della giustizia in Russia risulta nel complesso efficiente: i tempi di giudizio sono di circa 340 giorni a Mosca e 330 a San Pietroburgo per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado, inclusa la fase esecutiva (contro i circa 500 giorni in Europa e Asia centrale). I costi sono relativamente bassi (circa il 15% del valore del credito a Mosca e il 20% a San Pietroburgo). Di particolare interesse per le imprese, l’esistenza di un tribunale specializzato per le cause di natura commerciale sia a Mosca che a San Pietroburgo.

Marcello Mantelli

Avvocato in Milano e Torino

#fareaffariinsicurezza #contrattiinternazionali #venditainternazionale #jointventure

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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