Vendita internazionale: Incoterms® valide per determinazione della giurisdizione

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino


Attraverso la pronuncia n. 11346 del 2 maggio 2023 le Sezioni Unite della Cassazione, allineandosi alla giurisprudenza europea, hanno affermato il principio secondo cui, in caso di vendita internazionale di merci, le clausole Incoterms® richiamate dalle parti possono essere sufficienti per individuare il luogo di consegna della merce anche ai fini della determinazione del Giudice competente.

Nel caso specifico la società italiana Alfa vendeva alla società francese Beta un ingente quantitativo di bottiglie d’acqua; il contratto si perfezionava mediante invio e accettazione dell’ordine. Alfa consegnava la merce così acquistata, tuttavia Beta ometteva di saldare il pagamento di alcune fatture. Alfa proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Brescia contro la debitrice e otteneva la condanna di Beta al pagamento del prezzo dovuto.

La società francese promuoveva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice francese, eccependo che ai sensi del Regolamento 1215/2012, il Tribunale di Brescia non sarebbe competente né come foro del convenuto, né come foro speciale della consegna, difettando specifica clausola contrattuale di scelta del foro.

Costituitasi in giudizio, Alfa contestava l’eccezione di difetto di giurisdizione: il giudice italiano sarebbe infatti competente in quanto foro del luogo di adempimento dell’obbligazione di consegna in virtù della clausola Incoterms® “ex works” richiamata dalle parti. Tale clausola individuava in Italia il luogo di consegna, presso la sede della venditrice; pertanto, Alfa ribadiva la competenza del giudice italiano a dirimere il presente caso.

Nonostante ciò, il Tribunale, ritenendo fondata l’eccezione del difetto di giurisdizione promossa da Beta, revocava il decreto ingiuntivo precedentemente concesso.

Alfa proponeva allora impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, che, tuttavia, rigettava il ricorso.

Alfa ricorreva pertanto per Cassazione lamentando nuovamente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, par. 1, lett. b), primo trattino, del Reg. 1215/2012 che individua quale giudice competente il giudice del territorio in cui le merci sono state o avrebbero dovuto essere consegnate. Sul punto Alfa ribadiva che le clausole Incoterms®, ove richiamate in un contratto di compravendita internazionale, assumerebbero valore di clausola contrattuale idonea ad identificare il luogo di consegna delle merci anche ai fini dell’identificazione del Giudice competente, come sostenuto dalla Corte di Giustizia nella sentenzaElectrosteel del 9 giugno 2011.

Nel caso in esame sia nelle fatture emesse dalla società Alfa, sia negli ordini provenienti dalla società Beta compariva testualmente la dicitura “EXW Italy”.

La Corte di Cassazione, conformandosi all’interpretazione della Corte di Giustizia nel caso Electrosteel, ha pertanto accolto il ricorso di Alfa ed ha attribuito efficacia vincolante al richiamo agli Incoterms®. Nel caso di specie, il luogo della consegna delle bottiglie d’acqua deve considerarsi sito in Italia. Di conseguenza deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano ai sensi dell’art. 7 n. 1, lett. b), primo trattino, del Reg. Bruxelles I-bis.

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Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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