LA CONFORMITÀ DELLA MERCE
Nel presente articolo esaminiamo il tema della qualità o, per meglio dire, della conformità della merce nel contesto del contratto di vendita internazionale di merci, sulla base delle disposizioni previste nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (in seguito “la Convenzione”).
Come abbiamo visto in un precedente articolo la Convenzione ha un ambito di applicazione molto vasto ed è assai probabile che la maggior parte delle vendite internazionali (e degli acquisti dall’estero) degli operatori italiani siano regolate dalla Convenzione medesima.
Pertanto, per quanto l’esportatore/importatore non sia a conoscenza della normativa in questione, in caso di controversia sulla conformità/qualità della merce occorrerà di norma (sempre che le parti non abbiano concordato una diversa legge applicabile o la Convenzione non trovi applicazione), fare riferimento alle regole previste dalla Convenzione qui di seguito illustrate.
IN COSA CONSISTE L’OBBLIGO DI FORNIRE PRODOTTI CONFORMI
In linea generale è comunemente noto che il venditore debba fornire al compratore merce conforme per quantità e qualità e tipo a quella pattuita e che esista un conseguente generale obbligo del venditore verso il compratore in tal senso. Tale obbligo legale (in quanto derivante dalla legge) o contrattuale (in quanto derivante dal contratto tra le parti), si può definire dal punto di vista operativo come una sorta di assicurazione del venditore verso il compratore, implicita nel contratto di vendita internazionale, che pone, a certe condizioni, obblighi economici a carico del venditore nel caso i prodotti da questi consegnati non siano conformi, obblighi che si possono estendere perfino al risarcimento del mancato guadagno del compratore nel caso di non conformità e quindi di difetti dei prodotti forniti.
LA CONFORMITÀ DELLA MERCE SECONDO LA CONVENZIONE
Secondo la Convenzione il venditore deve fornire merce conforme al compratore.
Per determinare quali siano i parametri di conformità, le cd “specifiche”, occorre in primis fare riferimento al contratto tra le parti.
Se il contratto nulla prevede sul punto o non è sufficientemente preciso si farà riferimento alle pratiche instaurate tra le parti ed agli usi di settore.
Se ciò non bastasse, per determinare i parametri di conformità delle merci oggetto di vendita si farà riferimento agli standards previsti ex art.35 2° comma della Convenzione:
a) I beni devono essere idonei a tutti gli usi (e non solo ad alcuni di essi) ai quali servono abitualmente beni dello stesso tipo (dal punto di vista del commerciante medio).
Un requisito minimo di idoneità è che i prodotti possano essere commercializzati e che quindi possano essere rivenduti dall’acquirente. Ove ciò non sia possibile per difetti del prodotto il venditore sarà responsabile per mancanza di conformità della merce.
Esempio: un vino annacquato (Cfr Tribunale tedesco di Trier 12/10/1995) così come un vino zuccherato in eccesso ( Cfr Cour de Cassation, 23/1/1996) non potranno essere ritenuti idonei allo scopo.
b) I beni devono essere idonei ad un uso specifico solo nel caso che uno specifico uso sia stato esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore (da parte del compratore) al momento del perfezionamento della vendita.
Esempio: cosmetici che non mantengono un certo livello di vitamina A per il tempo richiesto espressamente dal compratore non sono conformi (Cfr Corte di Appello di Helsinky 11/6/1995).
c) Nel caso che durante le trattative siano stati consegnati campioni o modelli dal venditore al compratore il primo sarà poi tenuto a consegnare al secondo beni che posseggano tutte le caratteristiche del campione, salvo diverso accordo tra le parti (ad esempio presento un campione per la sola presentazione ma concordo che non intendo vincolarmi a fornire merce esattamente come quel campione che ho presentato).
d) I beni devono essere imballati o confezionati secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarli e proteggerli.
Esempio: le merci devono essere confezionate in modo tale da arrivare a destinazione integre.
CONSIGLI OPERATIVI
Il venditore ha l’obbligo di consegnare merce conforme per quantità qualità e tipo al compratore. Nel caso non siano stati pattuiti nel contratto tra le parti (basta a tale scopo una semplice conferma d’ordine con clausole appropriate) i parametri di conformità si farà riferimento a quelli previsti dalla Convenzione sopra esaminati.
Considerato che essa è derogabile è consigliabile prevedere nel testo della conferma d’ordine (da far accettare al compratore) una specifica clausola sulla garanzia di conformità nella quale si prevedano:
i) i parametri di conformità delle merci vendute (ad esempio allegando schede tecniche), inclusi i parametri che riguardano l’imballo, tenendo conto che, in ogni caso, quello standard del venditore deve essere idoneo, anche in caso di resa EXW o FCA (Incoterms 2020), a garantire l’arrivo a destinazione della merce senza danni.
ii) Obblighi di ispezione in tempi stretti, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, con tempistiche di denuncia dei difetti con modalità scritte in tempi brevissimi dalla data dell’ispezione della merce unitamente ad un’eventuale riduzione del termine biennale di conformità previsto dalla Convenzione (ie minore quindi ai due anni dalla data di effettiva consegna).
iii) Obblighi del venditore in garanzia in caso di difetti denunciati per tempo limitati alla sola sostituzione o rimborso del prezzo dei prodotti rilevati come non conformi, con esclusione di ogni obbligo di risarcimento del mancato guadagno altrimenti applicabile ai sensi della Convenzione.
iv) Da valutare infine, caso per caso, il ricorso a laboratori accreditati ed accettati dalle parti contrattualmente per la rilevazione oggettiva degli eventuali difetti per la veloce risoluzione di controversie sulla conformità dei beni.
Avv. Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
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