Vendita internazionale: la consegna della merce e il passaggio del rischio

In materia di contratti di vendita internazionale di merci regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980, i principali obblighi del venditore consistono nel:
consegnare merce conforme al contratto nel luogo o alla data pattuiti;
– consegnare i documenti relativi alla merce;
– trasferire la proprietà della merce.

Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, occorre tenere sempre presente che la Convenzione non regola il passaggio di proprietà della merce, lasciando che sia la legge nazionale applicabile al contratto a regolare questo aspetto: in alcuni ordinamenti, come l’Italia, la proprietà passa con il consenso validamente manifestato dalle parti, in altri, come la Germania, oltre al consenso è richiesta la consegna del bene.

Al contrario, è da rilevare che la Convenzione di Vienna contiene invece una autonoma disciplina del passaggio del rischio, che prevede quanto segue:
nel caso di merce da trasportare, se il venditore si impegna a rimetterla al compratore o al trasportatore in un luogo determinato, il rischio passa in tale momento; altrimenti esso si trasferisce con la consegna al primo trasportatore;
nel caso in cui la vendita non implichi trasporto (e quindi quando il compratore debba venire a ritirarla presso il venditore) il rischio passa con la consegna al compratore.

Attenzione poi ai casi in cui il compratore non prende in consegna la merce, o non vi procede a tempo debito: in tali situazioni il rischio si trasferisce al momento in cui la merce viene posta a sua disposizione ed egli si rende inadempiente, mancando di prenderla in consegna.

La disciplina del passaggio del rischio, contenuta all’interno della Convenzione di Vienna, lascia tuttavia aperta tutta una serie di ulteriori questioni, connesse al trasporto della merce, quali:
– luogo di consegna
– ripartizione dei costi e dei rischi
– scelta del mezzo di trasporto
– assolvimento delle formalità doganali
– procedura per l’ottenimento dei documenti richiesti per l’importazione della merce.

Per trovare una adeguata risposta a tutti questi aspetti critici, in modo chiaro e coerente con il contratto, la migliore soluzione consiste nel derogare la Convenzione di Vienna, con opportune clausole, facendo riferimento ai termini di resa Incoterms® 2020 ICC, ovvero l’ultimo set di regole emesse dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi che aggiornano, completano e sostituiscono le precedenti pubblicazioni, fatta salva la volontà delle parti di fare riferimento ad una precedente pubblicazione.

Un aspetto al quale occorre prestare la massima attenzione riguarda il fatto che l’utilizzo degli Incoterms® è facoltativo, per cui essi non entrano automaticamente nel contratto di compravendita, ma è necessario citarli espressamente se le parti intendono assicurare l’uniforme interpretazione della ripartizione dei rischi e oneri connessi alla vendita (oneri di trasporto, consegna merce, passaggio del rischio).

Per operare una corretta incorporazione nel testo contrattuale degli Incoterms®, concordemente alle raccomandazioni espresse dalla ICC, occorre procedere secondo lo schema “termine di resa + luogo convenuto + Incoterms 2020”.
ESEMPIO: EXW corso Lodi 40, Milano Incoterms® 2020

Avv. Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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