Nel caso di vendita di merce all’estero e di successiva contestazione sulla qualità della merce da parte del compratore, se non sono stati pattuiti nel contratto di vendita i parametri di conformità, della merce, le cd specifiche tecniche tramite capitolati o schede tecniche, sarà necessario fare riferimento alla legge applicabile che integrerà gli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.
Per contratto intendiamo ad esempio:
i-un’offerta del venditore accettata dal compratore;
ii- un ordine del compratore confermato tale quale dal venditore;
iii-una conferma d’ordine (accettata dal compratore), corredata di tutte le clausole fondamentali, inclusa quella sulla garanzia contrattuale;
iv-un contratto ad hoc e quindi specificamente negoziato per quella singola operazione commerciale con tutte le clausole fondamentali, inclusa quella sulla garanzia.
Nei casi (i) e (ii), a differenza dei casi (iii) e (iv) non è quasi mai presente una specifica clausola sulla garanzia contrattuale né sono presenti le specifiche se non in modo generico, sicché in caso di denuncia di difetti relativi alla merce acquistata da parte del compratore occorrerà rintracciare nella legge applicabile le regole che stabiliscano quali siano i parametri di conformità che devono rispettare i beni venduti e gli obblighi di garanzia a carico del venditore in caso di loro violazione.
Con riguardo alla legge applicabile a queste situazioni bisognerà fare principalmente riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna,1980) ratificata dall’Italia e da altri Stati europei, tra i quali, a titolo esemplificativo, la maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea (con la rilevante eccezione del Regno Unito, dell’Irlanda, del Portogallo e di Malta) e, tra i Paesi extra – Unione Europea, ad esempio da Brasile, Russia, Svizzera, Stati Uniti, Cina e Canada (in seguito la “Convenzione”).
La Convenzione sarà direttamente applicabile, in mancanza di diverso accordo tra le parti, nel caso i contraenti abbiano sede in due Paesi che hanno ratificato la Convenzione (vedremo in futuro diverse ipotesi di applicazione della Convenzione).
In assenza di specifiche pattuizioni tra le parti sulla garanzia, la Convenzione di Vienna stabilisce che:
a) i beni devono essere idonei a tutti gli usi (e non solo ad alcuni di essi) ai quali servono abitualmente beni dello stesso tipo (dal punto di vista del commerciante medio). Un requisito minimo di idoneità è che i prodotti possano essere commercializzati e che quindi possano essere rivenduti dall’acquirente.
Esempio: un vino annacquato (Cfr Tribunale tedesco di Trier 12/10/1995) così come un vino zuccherato in eccesso (Cfr Cour de Cassation francese, 23/1/1996) non potranno essere ritenuti idonei allo scopo.
b) I beni devono essere idonei ad un uso specifico solo nel caso che uno specifico uso sia stato esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore (da parte del compratore) al momento del perfezionamento della vendita.
Esempio: cosmetici che non mantengono un certo livello di vitamina A per il tempo richiesto espressamente dal compratore prima dell’acquisto non sono conformi (Cfr Corte di Appello di Helsinky 11/6/1995).
c) Nel caso che durante le trattative il venditore abbia consegnato al compratore campioni della merce, il primo sarà poi tenuto a consegnare beni che posseggano tutte le caratteristiche del campione, salvo diverso accordo tra le parti.
Esempio: si presenta un campione ma poi la merce consegnata risulta diversa anche lievemente da quel campione che costituisce quindi una specifica tecnica non rispettata dalla successiva consegna di merce.
d) I beni devono essere imballati o confezionati secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarli e proteggerli.
Esempio: la merce deve essere confezionata in modo appropriato affinché arrivi a destinazione integra (anche nel caso il passaggio del rischio sia avvenuto alla partenza).
Da quanto precede risulta che è altamente consigliabile pattuire nei contratti di vendita con l’estero le specifiche contrattuali che devono rispettare i prodotti se non ci si vuole trovare esposti ai parametri di conformità/specifiche molto stringenti previsti dalla Convenzione di Vienna, in tutti i casi in cui questa risulterà applicabile.
Avv. Marcello Mantelli
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