Vendita internazionale: limiti al risarcimento del danno da inadempimento

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Luca Davini

Avvocato in Torino e Milano



In passato su questo blog ci siamo già occupati della disciplina della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale, nello specifico con riferimento al suo campo di applicazione,  forma e modalità di conclusione del contratto, principali clausole, parametri di conformità dei difetti e hardship nella vendita internazionale.

Oggi trattiamo l’essenziale tema della responsabilità per inadempimento e relativi limiti al risarcimento posti dalla Convenzione di Vienna.

In tal senso l’art. 74 della Convezione di Vienna prevede che “in caso di inadempimento di una parte, l’altra parte ha diritto al risarcimento del danno consistente in una somma pari alla perdita subita a causa di tale inadempimento, incluso il mancato guadagno”.

Sebbene la Convenzione preveda come principio generale il diritto al risarcimento a favore della parte non inadempiente, vi sono tuttavia specifiche disposizioni all’interno di essa che introducono alcuni limiti che operano in sede di quantificazione del danno risarcibile:

i. Limite del danno prevedibile: secondo l’art. 74, infatti, il risarcimento da corrispondere alla parte non inadempiente non può comunque superare il danno che questa prevedeva o avrebbe potuto prevedere al momento della conclusione del contratto. Tale valutazione – da condursi a posteriori – deve essere svolta considerando gli elementi conosciuti o conoscibili dalla parte non inadempiente al momento della conclusione del contratto, da cui avrebbero potuto ragionevolmente desumersi le conseguenze dell’inadempimento.

ii. Dovere della parte non inadempiente di mitigare il danno: previsto dall’articolo 77, questo limite impone una vera e propria regola di condotta alla parte non inadempiente, ossia quella di attenuare – nei limiti del possibile – gli effetti della perdita causata dall’altrui inadempimento. Se tale regola non è rispettata, la parte inadempiente potrà richiedere ed ottenere una riduzione del danno da liquidare nella misura in cui questo avrebbe potuto essere attenuato.

iii. Limite dato dagli atti o omissioni dell’altra parte: l‘articolo 80 prevedendo che “Una parte non può avvalersi di un’inadempienza dell’altra parte nella misura in cui tale inadempienza è dovuta ad un atto o omissione da parte sua” introduce a sua volta un ulteriore limite alla risarcibilità del danno nel caso in qui questo sia dovuto, in tutto – con contestuale esclusione della responsabilità della parte inadempiente – o in parte – con relativa limitazione del danno risarcibile – a un’azione o un’omissione della parte non inadempiente.

iv. Limite della forza maggiore: previsto dall’articolo 79, questo limite individua la forza maggiore quale causa di esenzione di responsabilità della parte inadempiente. Di conseguenza quest’ultima non sarà tenuta a risarcire il danno nel caso in cui riesca a dimostrare che l’inadempimento si sia verificato a causa di un impedimento di natura oggettiva, imprevedibile al momento della conclusione del contratto e al di fuori del controllo delle parti.

La conoscenza della disciplina così descritta appare di primaria importanza per i contraenti, affinché possano valutare se inserire o meno delle clausole contrattuali ad hoc in deroga alla disciplina legale così riportata.

In tal caso si rammenta di prestare particolare attenzione alla legge applicabile al contratto, per assicurarsi che eventuali clausole introdotte a modifica della disciplina della limitazione del risarcimento non risultino – inconsapevolmente –  affette da invalidità sostanziale così da risultare del tutto inefficaci.

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Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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