Con riferimento alla possibilità di prevenire o quantomeno limitare il rischio di mancato pagamento nel contesto di un contratto di vendita internazionale, posto che non esiste in assoluto “il miglior metodo di pagamento”, occorre che l’operatore economico italiano già nel corso delle trattative con una controparte straniera adotti le necessarie cautele.
Innanzitutto, è necessario valutare con attenzione il maggior numero possibile di informazioni che, messe in relazione tra loro, consentiranno di individuare il mezzo di pagamento più consono all’operazione specifica.
Si tratta, in altre parole, di prevedere, volta per volta, nel testo contrattuale gli strumenti di pagamento più idonei alla luce delle informazioni raccolte in fase precontrattuale, che nella prassi riguardano:
– il rischio politico di mancato pagamento,
– la verifica circa la solvibilità del partner,
– la legge applicabile al contratto,
– il foro competente e la eseguibilità delle sentenze.
Per rischio politico s’intende la probabilità del mancato incasso dei crediti derivanti dalla vendita delle merci in un Paese straniero a causa di eventi politici, sociali, economici, finanziari del Paese di quest’ultimo: si pensi, ad esempio ai rischi connessi ad un’operazione di vendita con una controparte con sede in Venezuela oppure al rischio connesso al blocco dei fondi e/o dei conti correnti presso gli istituti di credito di un partner operante in Iran.
Inoltre, il mancato o ritardato pagamento può derivare dalla scarsa solvibilità del partner straniero o dalla sua mala fede o, ancora, dalla sua litigiosità: è bene quindi informarsi preventivamente circa la liquidità della controparte, gli assets di cui è proprietario, tempi di pagamento, eventuali pendenze giudiziarie nei suoi confronti.
Per quanto concerne il contratto sarà necessario porre l’attenzione sugli aspetti menzionati in precedenza, in modo da limitare quanto più possibile contestazioni pretestuose, definire con chiarezza ciò che dovrà essere fatto o trasferito e determinare in via preventiva davanti a quale giudice o arbitro dovrà essere eventualmente portata la lite.
Di regola, infatti, in fase di negoziazione di un contratto, le parti sono libere di scegliere il tribunale che sarà competente a dirimere le controversie che potenzialmente potrebbero sorgere nell’esecuzione del medesimo.
Si tratta di un aspetto che l’operatore economico, nel momento di conclusione di un affare, raramente tiene in considerazione: tuttavia, la mancata scelta della modalità di risoluzione delle controversie è spesso foriera di complicazioni e disagi, che vanno ad aggiungersi alla problematica concreta che le parti si trovano a dover risolvere.
In mancanza di valida scelta tra le parti, saranno le convenzioni internazionali ovvero le singole normative nazionali di diritto internazionale privato, a dirimere la questione circa l’individuazione del tribunale competente, il che potrebbe portare a sgradite sorprese, ragione per cui si consiglia di prestare la massima attenzione alla clausola di scelta del foro competente.
Per inciso, tra i metodi di risoluzione delle controversie, occorre senza dubbio tenere in considerazione, soprattutto nel contesto di operazioni transfrontaliere, la possibilità di ricorrere ad un arbitrato quale alternativa ai tribunali ordinari.
I principali vantaggi dell’arbitrato risiedono nella maggiore competenza degli arbitri chiamati a decidere le controversie commerciali internazionali, rispetto ai giudici delle corti nazionali ordinarie, nella speditezza del procedimento nonché nella sua riservatezza.
Il limite del procedimento arbitrale è invece costituito dai costi del procedimento, circostanza che lo fa preferire in via del tutto generale solamente allo scopo di dirimere controversie aventi un certo valore economico.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino