Vendita Internazionale: termini per contestare i difetti

Abbiamo visto nel precedente articolo https://imantelli.eu/vendita-internazionale-la-qualita-della-merce/ che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di vendita internazionale di Merci (Vienna,1980, in seguito la “Convenzione”) regola la stragrande maggioranza delle vendite internazionali di merci delle imprese italiane (salvi naturalmente diversi accordi tra le parti o di applicazione di altra legge in forza delle norme di diritto internazionale privato applicabili).

Nell’ottica di fare affari in sicurezza e prevenire il contenzioso le imprese che esportano devono conoscerne perlomeno le linee guida anche allo scopo di prendere decisioni informate in presenza dei tipici punti di contenzioso che possono sorgere con un acquirente o un venditore, tra i quali si annovera la contestazione sulla qualità della merce e la connessa garanzia del venditore che, per essere azionata dal compratore, deve rispettare precise tempistiche.

Infatti, a fronte dell’obbligo del venditore di fornire merce conforme per qualità, quantità o tipo al contratto o alla Convenzione:

il compratore ha l’onere di esaminare o di far esaminare la merce nel più breve tempo possibile dal momento della consegna (art.38 Convenzione), tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto.

Ciò è previsto allo scopo di rilevare nell’immediatezza della consegna gli eventuali difetti di conformità. L’ispezione può anche essere condotta a campione secondo i tipici criteri dei sistemi qualità o statistici, se si tratta di una grande quantità di beni da esaminare.

L’art.39 della Convenzione prevede poi che:

“il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l’ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo”.

Si intende con ciò che il tempo ragionevole entro il quale effettuare la contestazione si deve calcolare dal momento in cui il compratore avrebbe dovuto provvedere ad esaminare i beni ai sensi del sopra menzionato onere di ispezione a carico del compratore.

Ciò non significa tuttavia che in mancanza di esame dei beni il compratore perde il diritto alla garanzia. Lo scopo della clausola è quello di far segnalare i difetti per tempo, e quindi entro un periodo di tempo ragionevole a partire dal momento in cui il compratore li avrebbe dovuti scoprire.

Il concetto di ragionevolezza del periodo entro il quale segnalare il difetto si determina in modo flessibile ma entro certi limiti ben definiti come risulta dalla giurisprudenza applicativa dell’articolo (dai sette giorni ad un mese, ma non oltre), tenendo conto della natura dei beni (se deperibili o stagionali i tempi ovviamente si riducono ulteriormente) e della facilità o meno di scoprire il difetto.

In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli è stata effettivamente consegnata (a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale, si vedano, ad esempio, i prodotti freschi velocemente deperibili come i molluschi).

Pertanto, le vendite internazionali di merce regolate dalla Convenzione godono automaticamente, in mancanza di patto contrario, di una garanzia biennale. Elemento che va tenuto ben presente nella progettazione e costruzione del prodotto e, in sede contrattuale, nel caso si voglia derogare alla regola generale.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano – Torino

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Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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