Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Con D.lgs. 170/2021 del 25 novembre 2021 – attuativo della Direttiva Ue n. 771/2019 – vengono introdotte all’interno del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) importanti modifiche in materia di conformità dei beni di consumo.
A partire dal 1° gennaio 2022, la nuova disciplina troverà applicazione per quanto riguarda i contratti di vendita (online e offline) tra venditore e consumatore (c.d. B2C), così come i contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre, e ancora i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali.
Lo scopo delle modifiche è quello di creare uniformità nella disciplina in materia di diritto dei consumatori e conformità dei beni a livello UE con conseguenti riflessi in tutti i Paesi membri. Tale scopo viene inoltre perseguito ponendo particolare attenzione anche allo sviluppo tecnologico e al consistente incremento delle vendite online e del commercio elettronico.
La rapida evoluzione tecnologica e il massiccio incremento di strumenti quali e-commerce, marketplaces, dropshipping etc. ha richiesto un aggiornamento della normativa europea in materia di vendite B2C per consentire, da un lato, lo sfruttamento da parte delle imprese europee delle enormi possibilità derivanti dall’e-commerce e, dall’altro, di mantenere il parametro dell’elevata protezione dei consumatori europei previsto dai Trattati europei.
Tra le principali novità del D.lgs. 170/2021, si segnalano:
1- l’eliminazione dell’obbligo del consumatore di denunciare i vizi, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta. Inoltre, la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna – originariamente della durata di sei mesi – viene ora estesa a un anno;
2- i requisiti di conformità dei beni oggetto di vendita che devono essere rispettati dal venditore vengono distinti in due categorie, soggettivi e oggettivi e, per aversi un prodotto conforme, devono essere soddisfatti entrambi;
3- per la vendita/fornitura di beni con elementi digitali (es. software, etc.), il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti necessari per assicurare la conformità di tali beni per un determinato periodo di tempo;
4- in caso di difetto di conformità – in linea con la disciplina previgente in materia – il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Tuttavia, per la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita, le nuove modifiche prevedono casi specifici in cui tali rimedi possono essere azionati dal consumatore. Inoltre, il consumatore potrà rifiutarsi di eseguire il pagamento dell’intero prezzo o di una sua parte fino a quando il venditore non avrà posto rimedio al difetto di conformità.
A partire dal 1° gennaio 2022, le modifiche così apportate al Codice del Consumo avranno natura imperativa, rendendo quindi obbligatorio per le imprese – entro tale data – un adeguamento della disciplina e dei testi contrattuali sulla base delle nuove disposizioni in materia.
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