Vendite B2C e conformità dei beni di consumo: le nuove modifiche al Codice del Consumo in attuazione della Direttiva UE 2019/771

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Con D.lgs. 170/2021 del 25 novembre 2021 – attuativo della Direttiva Ue n. 771/2019 – vengono introdotte all’interno del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) importanti modifiche in materia di conformità dei beni di consumo.

A partire dal 1° gennaio 2022, la nuova disciplina troverà applicazione per quanto riguarda i contratti di vendita (online e offline) tra venditore e consumatore (c.d. B2C), così come i contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre, e ancora i contratti di fornitura di contenuti o di servizi digitali.

Lo scopo delle modifiche è quello di creare uniformità nella disciplina in materia di diritto dei consumatori e conformità dei beni a livello UE con conseguenti riflessi in tutti i Paesi membri. Tale scopo viene inoltre perseguito ponendo particolare attenzione anche allo sviluppo tecnologico e al consistente incremento delle vendite online e del commercio elettronico. 

La rapida evoluzione tecnologica e il massiccio incremento di strumenti quali e-commerce, marketplaces, dropshipping etc. ha richiesto un aggiornamento della normativa europea in materia di vendite B2C per consentire, da un lato, lo sfruttamento da parte delle imprese europee delle enormi possibilità derivanti dall’e-commerce e, dall’altro, di mantenere il parametro dell’elevata protezione dei consumatori europei previsto dai Trattati europei.

Tra le principali novità del D.lgs. 170/2021, si segnalano:

1- l’eliminazione dell’obbligo del consumatore di denunciare i vizi, a pena di decadenza, entro due mesi dalla scoperta. Inoltre, la presunzione di esistenza dei vizi al momento della consegna – originariamente della durata di sei mesi – viene ora estesa a un anno;

2- i requisiti di conformità dei beni oggetto di vendita che devono essere rispettati dal venditore vengono distinti in due categorie, soggettivi e oggettivi e, per aversi un prodotto conforme, devono essere soddisfatti entrambi;

3- per la vendita/fornitura di beni con elementi digitali (es. software, etc.), il venditore deve garantire che al consumatore siano forniti gli aggiornamenti necessari per assicurare la conformità di tali beni per un determinato periodo di tempo;

4- in caso di difetto di conformità – in linea con la disciplina previgente in materia – il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene. Tuttavia, per la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita, le nuove modifiche prevedono casi specifici in cui tali rimedi possono essere azionati dal consumatore. Inoltre, il consumatore potrà rifiutarsi di eseguire il pagamento dell’intero prezzo o di una sua parte fino a quando il venditore non avrà posto rimedio al difetto di conformità.

A partire dal 1° gennaio 2022, le modifiche così apportate al Codice del Consumo avranno natura imperativa, rendendo quindi obbligatorio per le imprese – entro tale data – un adeguamento della disciplina e dei testi contrattuali sulla base delle nuove disposizioni in materia.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un’email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell’evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Alfredo Recine

ho ordinato e, pagato con carta prepagata poste pay anticipatamente x un prodotto per capelli. Purtroppo non ho mai ricevuto il prodotto ordinato e, nonostante solleciti di ricevere notizie in merito, non ho avuto risposte. Vedo con tristezza che questa ditta continua ancora a proporre su facebook. Non è la modesta cifra spesa che mi preme recuperare ma, vorrei almeno che questi truffatori vengano bloccati, almeno impedendo loro di continuare a truffare gente fiduciosa. Cosa si può fare x cercare di contrastare questo schifo? Grazie!

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Marcello

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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