Vendite internazionali in Canada: consigli pratici per la gestione di contratti di agenzia, distribuzione e franchising con partner canadesi

Le analisi del Centro Studi Italia Canada mostrano dati incoraggianti: nei primi sei mesi del 2018, l’Italia risulta essere il terzo Paese europeo esportatore verso il Canada per un totale di 3,312 miliardi di dollari, e il sesto Paese importatore per un totale di 1,513 miliardi di dollari.

Tra i prodotti Made in Italy più richiesti in Canada figurano beni legati al settore della meccanica industriale (25%), food & beverage (14%), mezzi di trasporto (13%), abbigliamento e tessile (9%) e prodotti del settore chimico (7%).

Dal punto di vista legale e contrattuale, nel concludere un contratto di vendita – o di acquisto – con partner canadesi occorre considerare quanto segue:

1 – il Canada ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna, 1980). Ne consegue che tale Convenzione troverà applicazione per i rapporti tra imprese italiane e canadesi, salvo che non ne venga espressamente esclusa l’applicazione. Per tale motivo, i rapporti saranno soggetti a regole specifiche per quanto riguarda modalità di conclusione del contratto, parametri di conformità della merce e tempi di denuncia dei difetti da parte del compratore, nonché diritti ed obblighi di venditore e compratore.

2 – il Canada ha inoltre aderito alla Convenzione di New York del 1958 in materia di riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali internazionali. Di conseguenza, le parti potranno decidere di prevedere l’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie in alternativa al giudice nazionale. Per un ulteriore approfondimento su pro e contro di tale scelta e sulla previsione di una clausola arbitrale per effettuarla, si rimanda al “decalogo” (in progress) sul nostro blog in materia di arbitrato internazionale.

3 – in caso di controversia davanti al giudice canadese, il sistema giustizia prevede tempi piuttosto lunghi, circa 910 giorni, per lo svolgimento di un procedimento di merito di primo grado, inclusa la fase esecutiva ad esso relativa, contro i circa 580 giorni dei Paesi OECD ad alto reddito. I costi sono nella norma (circa il 22,3% del valore della causa rispetto al 21,5% registrato negli altri Paesi) e la qualità del procedimento risulta nel complesso buona anche per la presenza di tribunali specializzati nelle cause di natura commerciale.

4 – per quanto concerne l’ordinamento interno canadese, bisogna considerare che il Canada è uno Stato federale composto da dieci province e tre territori. Ne deriva che la competenza è divisa tra giurisdizione federale e provinciale/territoriale. I contratti in genere ricadono nella competenza provinciale/territoriale, la quale a sua volta si differenzia da provincia a provincia (ricordiamo che nove delle dieci province hanno adottato un sistema di common law, seguendo il modello del Regno Unito, ad eccezione della sola provincia del Quebec).

Per tale motivo, occorre prestare particolare attenzione alla provincia in cui il giudizio viene instaurato, poiché in base a questa ed alla conseguente legge applicabile  vi sarà un diverso approccio all’interpretazione del contratto oggetto di controversia.

In via generale, tuttavia, si registra come nessuna delle province canadesi preveda una regolamentazione specifica dei contratti di agenzia e distribuzione internazionale. Per tale motivo, i soli principi di riferimento nella disciplina di tali contratti si hanno a partire dalle pronunce delle corti provinciali canadesi.

In particolare, per quanto riguarda la possibilità di riconoscere una indennità di fine rapporto nei confronti dell’agente o del distributore, questa non viene mai riconosciuta, né nelle nove province che appartengono alla tradizione di common law, né nel Quebec.

Per quanto riguarda infine il contratto di franchising – contrariamente a quanto analizzato in materia di agenzia e distribuzione internazionale – questo viene disciplinato in sei delle dieci province, e purtuttavia anche in questo caso non viene previsto nulla circa la possibilità di riconoscere una indennità di fine rapporto, poiché tutte le province seguono indistintamente il modello predisposto in materia di agenzia e distribuzione internazionale, non riconoscendo dunque alcuna forma di indennità in capo ai franchisees.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buongiorno, non si tratta di mobbing ma appare piuttosto una violazione dell'esclusiva dell'agente.Occorre esaminare il contratto e individuare la legge applicabile per verificare il perimetro dell'esclusiva.Può scrivere direttamente al nostro indirizzo email [email protected]

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Felice

interessante, e se fosse la mandante tedesca a fare mobbing in svariate forme x ostacolare un agente esclusiva italiano settore industria ( acciaio)da 30anni. piazzandogli un distributore nel paese all improvviso.?

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Mantelli Davini Avvocati Associati

Buongiorno, grazie per la sua richiesta. Non disponiamo di modelli generali di contratto. Tutti i contratti sono realizzati su misura caso per caso per la migliore tutela del cliente, dato che le situazioni giuridiche variano da caso a caso.

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Mario

Avete un facsimile di accordo tra Distributore/etichetta e Artista ? Se si, vorrei leggerlo. Grazie, saluti. Mario Comendulli [email protected]

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